Franco sessant'anni, due figli, da quindici anni non convive con la moglie che, approfittando di un trasferimento lavorativo in altra citta', ha lasciato il marito, non piu' amato da tempo, la casa familiare e i due figli adolescenti che avevano preferito comprensibilmente rimanere con il padre.

Per quindici anni Franco ha pagato il mutuo, a lui solo intestato della casa familiare, invece, intestata anche alla moglie in regime di separazione dei beni. Per altrettanti anni si e' fatto carico da solo di ogni esigenza ordinaria e straordinaria dei figli.
Carla, la moglie, se ne e' sempre disinteressata materialmente (non moralmente avendo con loro conservato comunque un buon rapporto), contando sul reddito forte del marito e sentendosi scusata dai suoi costi di vita fuori citta', alibi per mai nulla inviare per il mantenimento dei figli.
Nessun Tribunale per tanti anni, nessuna separazione legale...le cose sono andate avanti così senza grossi scossoni.
Ma come un fulmine a ciel sereno dopo tanti anni la moglie notifica a Franco un ricorso per separazione personale, pure iniziando ad avanzare pretese sulla casa familiare sulla quale aveva estinto il mutuo da qualche mese.
"La casa devi venderla...e mi devi dare la mia parte, oppure comperatela..."
Essendo oramai indipendenti i figli, Franco non vede via di uscita, non potendo chiedere nemmeno l' assegnazione della casa coniugale.
Gia' pensa di aggredire il proprio TFR per liquidare la moglie.
Ma un barlume di speranza gli si accende.
Il rimborso pro quota di quanto speso per i figli negli ultimi quindici anni fino a portarli alla indipendenza economica.
Ciascun genitore ha obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e laddove uno dei due,lasciata la casa familiare, se ne disinteressi l' altro potrà citarlo in giudizio per il rimborso perlomeno forfettario di quanto speso.
Un vero e proprio diritto al regresso del condebitore solidale (art. 1299 c.c.) ovvero del genitore che ha anticipato in buona sostanza la quota a carico dell' altro.
Il diritto al rimborso nemmeno e' soggetto a limiti prescrizionali, dal momento che la prescrizione tra moglie e marito non inizia a decorrere se non successivamente alla separazione legale.
Franco ha fatto due conti ( conserva anche moltissime fatture di spese mediche, universitarie, etc,,) il suo diritto di rimborso, per quanto possa essere valutato in un giudizio in via forfettaria e tenendo conto proporzionalmente dei redditi suoi e della moglie negli ultimi quindici anni, e' pressappoco pari alla somma che quest' ultima gli chiede per cedergli i diritti sulla casa familiare.
" Si comincia da qui ...si puo' trattare...."..Franco tira un sospiro di sollievo, stringendo la mano al legale che ha suggerito tale strada.


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