Una recente pronuncia della I Sezione della Corte di Cassazione (n. 8617/2017) ha fornito nuovi spunti in una materia da almeno un decennio oggetto di un ripensamento complessivo, percepito come tale tanto dal legislatore quanto dal consesso civile. La ricordata sentenza riguarda, infatti, l'accertamento della paternità biologica e i suoi rapporti con la tutela giurisdizionale della prole. Sebbene la Suprema Corte abbia argomentato a partire dalla
posizione di preminenza che l'articolo 30 della Costituzione assegnerebbe alla paternità biologica rispetto a quella legale, in concreto la I Sezione ha ritenuto questo principio da
doversi bilanciare rispetto alla stabilità dei rapporti familiari e, conseguentemente, rispetto al beneficio che detta stabilità può garantire nel processo di formazione ed educazione del
minore.
Nel caso in esame, il Tribunale e la Corte d'Appello competente avevano dichiarato la non paternità biologica del marito della madre, sulla base di indici invero che avrebbero potuto motivare un esame più intransigente ed esigente: la documentazione prodotta, sulla quale vi era contestazione tra le parti in causa in forza di una sua asseritamente illegittima acquisizione, il rifiuto di procedere alle indagini sul DNA, la mancata contestazione della relazione adulterina della madre col soggetto che rivendicava la paternità biologica del figlio e, persino, materiali fotografici attestanti i rapporti tra il figlio e il presunto padre biologico nei primi anni di vita del minore.
Il favor veritatis che non può che governare l'accertamento della paternità biologica, anche in ragione delle sue implicazioni etiche, sociali e di garanzia, tuttavia, era stato considerato sufficiente dai giudici di merito per escludere l'audizione del minore nel procedimento, senza nulla indagare riguardo alla sussistenza dell'interesse del minore medesimo in ragione dell'azione processuale.
Va, d'altra parte, considerato come l'articolo 30 della Costituzione rimetta al potere legislativo l'individuazione dei mezzi più adeguati per l'assolvimento dei compiti educativi in caso di incapacità dei genitori, precedentemente affermando una visione sostanzialistica del legame genitoriale, tale che esso debba corrispondere al compimento dei doveri correlativi anche per i figli nati al di fuori del matrimonio. Come si vede, la prevalenza della paternità biologica è qui assunta solo nel senso di scongiurare il disinteresse del padre biologico in caso di mancata instaurazione di un legame formale con la madre del figlio; questa prevalenza, poi, deve essere esclusa, nell'interesse stesso del figlio, quando il genitore sia incapace di provvedere all' assolvimento dei compiti legati alla sua funzione. Questa è, ad esempio, la ratio di istituti pur afflittivi quali la decadenza della responsabilità genitoriale, statuita, sì, dal giudice, ma nella precisa cornice del procedimento civile ex artt. 330 e ss. del Codice sostanziale.
Il quadro costituzionale e legislativo, inoltre, non vale a escludere, anzi sembra incentivare, la possibilità che il minore sia sentito, nelle forme e nei modi più congrui e meno invasivi per la sua formazione, per la sua persona e per il livello di maturità acquisito, nei procedimenti che lo riguardano. E a questa stregua deve essere senz'altro ricondotto il caso di azione di disconoscimento di paternità allorché si sia avuta la proposizione della domanda da parte del minore infrasedicenne. L'apprezzamento giudiziario dell'interesse del minore non si conclude nella nomina del curatore speciale da parte del pubblico ministero. Similmente, la Corte di Cassazione ha concluso anche in materia di opposizione al riconoscimento del figlio (C. Cass.
n. 7762/2017). In quel caso, del resto, la Corte aveva ancor più decisamente mosso verso una visione sostanziale e non meramente formalistica dell'interesse del minore, ribadendo
expressis verbis il superamento del principio secondo cui il riconoscimento costituisca sempre un vantaggio per la prole. Non di "vantaggio" o di "svantaggio" deve parlarsi, ma di una tutela del minore calibrata non più soltanto nell'accertamento giurisdizionale riguardo il momento procreativo, semmai da intendersi come salvaguardia anche in sede giudiziaria dei legami affettivi e personali, a prescindere dalla loro "titolazione formale".
Questa considerazione sembra definitivamente travolgere il principio di corrispondenza tra la paternità biologica e quella legale, che aveva giustamente ispirato la materia de qua nella lunga fase storica in cui la complessità dei rapporti sociali non era così invasivamente intervenuta sulle modalità di costituzione dei nuclei familiari. Bisognerà, però, evitare che queste interpretazioni evolutive, pur muovendo dall'oggettiva valenza inter-ordinamentale della condizione del minore e dalla necessità di valorizzare la componente solidaristica del
vincolo familiare, finiscano per parcellizzare e relativizzare il legame affettivo, riducendolo alla sola e ristretta cornice del caso concreto, senza alcun più specifico criterio ermeneutico di valenza generale.
* docente di "Diritto & Religioni" e "Enti Ecclesiastici, enti non profit e attività culturali" presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro.
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