L' inadempimento al versamento degli oneri economici conseguenti ad un giudizio di separazione, divorzio od inerente la prole nata fuori dal matrimonio puo' considerarsi tale anche nel caso in cui l' assegno venga versato con notevole ritardo.
L' inadempimento in tale caso viene denominato inesatto adempimento e può essere preso in considerazione dal Tribunale per emettere dei provvedimenti cautelari, in particolare modo quando siano coinvolti interessi di figli minori.
Non e' necessario nemmeno dimostrare l' inesatto adempimento a mezzo di atti di precetto notificati essendo sufficiente la allegazione di lettere di diffida od estratti di conto corrente dai quali si evinca il pagamento avvenuto in ritardo rispetto al termine disposto nei provvedimenti giudiziali.
Il sequestro in questione, non a caso detto speciale, non richiede nemmeno la dimostrazione di un periculum in mora, godendo di diversa natura rispetto al sequestro conservativo vero e proprio.
Esso può essere concesso anche nei procedimenti in Camera di Consiglio che riguardano la prole nata fuori dal matrimonio.
E' quindi accaduto che il Tribunale di Bari, per tutelare il diritto al mantenimento di due figli minori, ha sanzionato, con un provvedimento -decreto 27 gennaio 2015- anticipatorio rispetto al merito e richiesto nel corso della prima udienza di comparizione parti, il padre che ha versato l ' assegno di mantenimento al genitore collocatario con estremo ritardo, di circa un mese per una mensilità' e di una quindicina di giorni per un' altra. Lo ha fatto con un provvedimento di sequestro fino alla concorrenza di euro ventimila su di uno dei suoi conti correnti, quello che l' altro genitore aveva potuto individuare in maniera specifica, con indicazione del numero di conto e della Banca di riferimento.
Cio' a garanzia dell'adempimento futuro.
La misura adottata ha unicamente carattere sanzionatorio e deflattivo di futuri inadempimenti. Le somme sottoposte a sequestro non possono essere disposte dal correntista ma nemmeno sono nella immediata disponibilità del beneficiario dell'assegno di mantenimento.
Sono lì bloccate a garanzia dello stesso...con la conseguenza che potranno essere intaccate unicamente se, verificatosi nuovamente l' inadempimento il genitore avrà la necessità di iniziare un pignoramento presso il terzo, ovvero l' istituto di credito dove le somme sono bloccate.
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