Le operazioni di scrutinio con cui si decidono, a fine anno scolastico, le promozioni o le bocciature degli studenti, coinvolgono tutti i docenti del consiglio di classe e la riunione di tale consiglio deve essere presieduta dal dirigente scolastico. Il consiglio riunito per lo scrutinio finale si configura come un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti.
Ma come si svolgono queste operazioni nel concreto?
Per ogni singolo alunno viene verificato inizialmente che sia stato raggiunto il numero minimo di presenze valide affinché possa essere effettuata l'operazione di scrutinio. Qualora lo studente avesse superato il 25% delle ore totali di assenza, non potrà aver diritto allo scrutinio ( D.P.R. 22/06/2009, n° 122). Ricordiamo che il MIUR, con la Circolare n° 20 del 4/03/2011, ha definito i criteri e le modalità di attuazione delle norme relative alla validità dell'anno scolastico, in dipendenza dal numero di presenze da parte degli alunni. Naturalmente, la circolare è orientativa, e per di più indica con chiarezza le possibili ed eventuali deroghe dell'obbligo di frequenza, tenendo conto della eventuale possibilità di trovare delle soluzioni legittime nell'ambito dell'autonomia, ma ancor più incisivamente, nella responsabilità e flessibilità delle singole istituzioni.
Anche il voto di condotta è vincolante per la promozione. Il DM 5 del 16/01/2009 prevede che esso sia attribuito collegialmente e che tenga conto di tanti fattori, riferibili non soltanto al comportamento tenuto in classe, ma anche alla partecipazione attiva, all'impegno profuso e al rispetto delle regole di istituto.
Dopo aver attribuito il voto di condotta, ogni docente esprime la proposta di voto per la propria disciplina. È utile precisare che in questa fase il voto espresso dal docente ha valore di proposta, in quanto ciò che apparirà sui quadri finali deve essere adeguatamente concordato in sede di scrutinio.
Inoltre è il regolamento interno di ciascun istituto che stabilisce il numero di insufficienze con cui è possibile essere bocciati. Ma è regola, qualora si arrivi al limite massimo di insufficienze, votare a maggioranza, tenendo presente che in questo caso il voto del dirigente vale il doppio.
La funzione della presenza del dirigente scolastico a presiedere le operazioni è legata non solo ai fini dello scrutinio, ma anche a controllare che i lavori avvengano nel massimo rispetto delle regole, e a prendere visione, qualora se ne evidenziasse la necessità, dei registri personali di ciascun docente per verificare che siano state effettuate in numero congruo le verifiche sia scritte che orali durante l'anno e a verificare altresì che suddetti registri siano stati adeguatamente compilati, in modo da assicurarsi che tutto avvenga regolarmente.
Il dirigente scolastico si assicurerà anche che ci sia stata durante l'anno una adeguata comunicazione dell'andamento scolastico di ciascun alunno con le famiglie di provenienza.
Qualora però, a pubblicazione delle notifiche finali, le famiglie e gli studenti ritengano di essere stati vittime di una palese ingiustizia, il primo passo da compiere è quello di rivolgersi al dirigente scolastico e chiedere per iscritto che si possa prendere visione del verbale dello scrutinio finale e delle verifiche scritte svolte durante l'anno scolastico, per assicurarsi che tutte le operazioni si siano svolte nel massimo rigore e tenendo conto di quanto detto sopra.
Il successivo passo da compiere è poi quello di avviare i vari ricorsi, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, come abbiamo trattato qualche tempo fa in un articolo dettagliato.
Negli ultimi tempi si è verificato un boom di ricorsi al TAR e solitamente le sentenze dei giudici amministrativi sono favorevoli ai ricorrenti. Generalmente il TAR interviene a cancellare le bocciature quando ci siano palesi vizi di forma.
Una recente sentenza del TAR del Lazio ha invalidato la bocciatura di uno studente di un liceo classico di Roma, nonostante avesse tre gravi insufficienze, motivando così la decisione: " in fase di scrutinio i docenti non hanno valutato la preparazione complessiva dello studente bocciato", che aveva tra l'altro un otto in italiano.
In un altro recente caso, uno studente di un liceo di Pescara è stato promosso a seguito di sentenza del TAR in quanto, secondo i giudici della Suprema Corte, lo scrutinio si era svolto in modo difforme a quanto stabilito dal collegio dei docenti.
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