Nel corso dei giudizi di separazione o divorzio e' usuale verificare che il coniuge beneficiario di un assegno di mantenimento perché privo di reddito, se e quando trovera' una soluzione lavorativa, ometta di riferire la circostanza in Tribunale costringendo l' altro coniuge, quello obbligato, a tutta una attività istruttoria, anche investigativa, per riuscire a dimostrare la circostanza, partendo dalla soffiata di qualche conoscente o da qualche passo falso compiuto dall' altro coniuge. Appena avuta una minima contezza della nuova situazione il coniuge, impaziente di ridurre od eliminare l' assegno, presenterà la sua istanza di modifica nel giudizio in corso aprendo un c.d. Suprocedimento. La domanda andrà istruita e questo richiede i suoi tempi. Non raro che per ottenere un provvedimento di modifica occorri aspettare anche un anno. Il coniuge più reticente sarà costretto ad esibire documentazione fiscale attinente la sua posizione lavorativa attuale, a subire ordini di esibizione presso il terzo datore di lavoro e, nei casi di lavoro a nero, ad essere sottoposto ad interrogatorio formale. Se nemmeno questo sortirà l' esito sperato (= la confessione), non resterà che ascoltare i testimoni, primi tra tutti eventuali investigatori privati che abbiano seguito il coniuge renitente. E' noto che la relazione investigativa in se' non ha alcun valore probatorio e necessiti conferna con la prova per testi a mezzo degli investigatori sulle specifiche circostanze oggetto della relazione stessa. Si giunge ad un agognato provvedimento e qui, attenzione ai furbetti, i giudici intervengono con la riduzione dell' assegno con effetto retroattivo dal momento quantomeno del deposito del ricorso. Sarebbe auspicabile, invero, dal momento dell'inizio della attività lavorativa. Pertanto, la fatica del coniuge oberato viene ricompensata. Da ultimo il Tribunale di Bari (decr. 26 marzo 2014, G.I. dott. G. Marseglia) ha definito un procedimento di modifica delle condizioni di separazione in corso di causa riducendo in maniera considerevole l' assegno di mantenimento disposto in sede Presidenziale in favore del coniuge casalingo. Nel corso del procedimento si era confermata prima la esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, che lo stesso coniuge resistente in sede di costituzione confermava e, successivamente, la trasformazione del contratto in tempo indeterminato (circostanza questa che veniva acclarata solo per effetto della documentazione prodotta nel giudizio dal terzo datore di lavoro chi il Giudice Istruttore rivolgeva ordine di esibizione). Riteneva, quindi, il giudice istruttore necessario accogliere la domanda del marito con effetto retroattivo dal deposito del ricorso, rigettando la eccezione di controparte di non retroattivita' nonché la domanda riconvenzionale di aumento (al fine evidente di compensare la riduzione subita) dell' assegno di mantenimento in favore della prole a fronte della mancanza di elementi nuovi o tali da necessitare tale richiesta revisione. Come sempre i nodi vengono al pettine e bisogna avere molta ma molta pazienza!
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