Il sistema scolastico non è infallibile e pertanto può capitare che per errata valutazione degli insegnanti, o per carenze dell'istituto stesso, vengano presi dei provvedimenti che dagli studenti coinvolti non sono ritenuti conformi al proprio rendimento scolastico.
In questo caso, quali strumenti di tutela offre l'ordinamento giuridico?

La famiglia dello studente ritenuto ingiustamente bocciato può avviare un provvedimento di ricorso. Ricordiamo, però, che il ricorso (non solo nella scuola, ma anche in tutta la pubblica amministrazione) si può fare solo contro un eventuale difetto di forma, e non contro le decisioni dei professionisti coinvolti. Pertanto, nel caso di una bocciatura scolastica, per farla invalidare si deve dimostrare che la scuola ha mancato in qualche obbligo formale, che ci sono per esempio dei verbali non compilati correttamente, che allo scrutinio mancava qualcuno dei docenti, che non è stata data all'alunno la possibilità di farsi interrogare, che non sono stati avviati i corsi di recupero in tempo utile ecc. 

In pratica esistono tre strade da scegliere:
1) A livello di singole istituzioni scolastiche è possibile avviare ricorso contro le sanzioni disciplinari entro 15 giorni dalla loro notifica, presso un organo di garanzia interno alla scuola, di cui faccia parte almeno uno studente e la cui regolamentazione dipenda dal Regolamento d'Istituto.

2) Esposto presso il CSA regionale di appartenenza (ex Provveditorato agli studi), indirizzato al Dirigente Scolastico Regionale Periferico: in questo caso bisognerà presentare un ricorso scritto in carta semplice, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica della bocciatura, firmato da uno dei genitori dello studente bocciato, e spiegare i motivi che hanno generato la necessità di presentare ricorso.
Lo stesso ufficio di competenza regionale si metterà in contatto con la scuola e richiederà copia dei verbali redatti, raccogliendo pertanto delle prove oggettive. Il Provveditore, una volta terminata la fase istruttoria, prenderà una decisione consultando anche l'Organo di Garanzia Provinciale, che è vincolante, e che è composto da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale.

3) Esposto presso il T.A.R: se la famiglia dello studente ritiene che la situazione sia talmente grave e che il proprio figlio abbia inequivocabilmente subìto un'ingiustizia, si può rivolgere direttamente al Tribunale Amministrativo Regionale di competenza, entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica della bocciatura. In questo caso bisognerà affidarsi ad un avvocato per far valere le proprie azioni. Impugnando il ricorso, la parte in causa dovrà poi richiedere in modo formale che si avvii la discussione del ricorso. Ricordiamo che un ricorso al T.A.R. è un'azione lunga e complessa, i cui tempi, modi e costi equivalgono a quelli di un processo civile ordinario.
Consigliamo quindi di valutare in modo obiettivo se sia il caso o meno di avviare la macchina burocratica dello stesso ricorso.


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