Con il famigerato decreto il legislatore ha introdotto novità anche nel rapporto dei minori con gli ascendenti. Il vecchio articolo 155 c.c., rubricato"provvedimenti riguardo ai figli" sanciva il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori… e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Al secondo comma veniva data delega al giudice di disciplinare la materia in sede di separazione, in considerazione delle situazioni conflittuali. Il legislatore ha introdotto l'art 317 bis c.c., intitolato "rapporti con gli ascendenti", ed ha previsto che " Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma ".
La norma prevede le modalità processuali di tutela del rapporto nonni-figli sino ad oggi non regolamentato espressamente. Invero, non riconosciuto un autonomo diritto davanti al tribunale ordinario e o di intervento volontario nelle procedure riguardanti minori, quali i giudizi di separazione e divorzio, si ricorreva al tribunale per i minorenni per una regolamentazione delle modalità di frequentazione nonni-nipoti.

Non era quindi prevista una tutela ad hoc. La norma sulla carta pare dare concrete indicazioni sul come attivare un procedura giudiziaria volta alla tutela di tale rapporto parentale fondamentale.La competenza per tale procedura sembrerebbe essere oggi attribuita espressamente al tribunale per i minorenni, recependo l'orientamento giurisprudenziale di cui si è scritto. La formalizzazione di una specifica competenza processuale finalmente tutela gli ascendenti ed evita anche di dovere ricorrere a tentativi, anche avallati da alcuni tribunali di merito, di intervento nei giudizi di separazione, determinando l'insorgenza di un' ulteriore fonte di conflittualità . Il ricorso si propone, quindi, davanti al tribunale di residenza abituale del minore. Ciò che lascia perplessi e la precisazione di residenza abituale del minore. Cosa si intende? Residenza anagrafica o domicilio effettivo ed attuale.
V'è' da chiedersi se la norma sia veramente rivoluzionaria e tuteli veramente il minore. Il dubbio nasce dalla lettura della norma inerente il cambio di residenza del genitore. La legge sembrerebbe - ma confidiamo che non sia questa la esatta interpretazione della stessa, come in precedente commento abbiamo avuto modo di evidenziare- tutelare il genitore collocatorio che può decidere in autonomia dove stabilire la residenza. E così potrebbe capitare che per impedire anche il contatto con i nonni.. il genitore collocatario decida di trasferirsi altrove..compromettendo non solo il diritto di visita dell'altro genitore e degli stessi nonni, ma costringendo anche quest'ultimi ad adire un Tribunale lontano...tutti escamotage che sembrano voler far desistere le persone dal lottare per il riconoscimento dei propri diritti. Questa nuova normativa continua a lasciarci perplessi. La ambigua lettura cui si prestano articoli fondamentali della stessa ci sembra portare lontano dallo spirito equilibrato della l.54/2006 in cui veniva tutelato il diritto del minore alla bigenitorialità, al rispetto dei ruoli degli altri parenti e non solo degli ascendenti.
Altri parenti, gli zii per esempio, che oggi non sembrano avere più alcuna tutela del loro rapporto con i nipoti.
E la mancanza di tutela di rapporti fondamentali per lo sviluppo e la crescita dei
Minori, differenti da quelli degli ascendenti, costituisce un vuoto legislativo ingiusto ed ingiustificato. La normativa che attraverso le nostre pagine stiamo esaminando necessita sicuramente di giusta interpretazione anche alla luce di tutto quello che si è' affermato in questi anni. Se così non dovesse essere non resterebbe che concludere che essa sembra fungere da cassa di risonanza del conflitto genitoriale, incurante delle emozioni di tutte le parti in causa.

Avv. Redazione


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