Ci si separa, uno dei due coniugi lascia la casa coniugale. Non è ' raro che chi vada via non comunichi, poi, il suo nuovo domicilio e nemmeno cambi la residenza. L' altro coniuge poi dichiarerà in Comune l' avvenuta separazione, allegando il relativo provvedimento, aprendo così la procedura di irreperibilità.
La cosa diventa ancora più grave quando il coniuge collocatario dei figli non e' nemmeno in grado di inviare una comunicazione all' altro per mancata indicazione del nuovo domicilio.
Raccomandate, notifiche e quan' altro tutte nell' ultima residenza nota e nessun rimedio sembrava sino ad oggi esistente per potere punire la condotta dell' omessa comunicazione del nuovo domicilio o residenza.
La denunzia in sede di giudizio di separazione o divorzio non sortiva alcun effetto immediato. Denunzia penale improbabile perché non ravvisabile un reato ex se se non legato ad altre violazioni (es. mancata corresponsione dell' assegno di mantenimento).
Oggi questa condotta omissiva viene punita espressamente dalla legge che prevede un diritto al risarcimento danni da parte del coniuge- genitore che questa condotta subisca. Il decreto legislativo 28.12.2013 n.154, di revisione delle norme in tema di filiazione naturale, prevede, difatti, al suo novello art. 337 sexies che "in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e' obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di reperire il soggetto."
Ma la norma si presta anche ad un' altra pericolosissima lettura. Se basta la semplice comunicazione del cambio di residenza da parte del genitore questa norma potrebbe essere applicata anche al genitore che,collocatario dei minori in regime di affidamento condiviso o affidatario esclusivo dei minori,decida di trasferirsi altrove. Raccomandata e via valigie pronte anzi partenza e poi comunicazione. Ma pare davvero incredibile che questa norma possa essere interpretata in questo senso..".in
barba" alla necessità di concordare le decisioni di maggiore importanza per la prole, tra cui ovviamente il suo trasferimento altrove ed "in barba" alle numerose pronunzie giurisprudenziali che in questi anni si sono avvicendate, alcune delle quali espressamente punendo il genitore che si trasferiva con i figli, senza previo assenso dell' altro genitore o del Tribunale, con un cambio di collocamento immediato presso il domicilio dell' altro genitore....Si auspica di non doversi imbattere in futuro in pronunzie giurisprudenziali che avallino il trasferimento non autorizzato del genitore con i figli sulla scorta di questa equivoca norma.


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