Il decreto legislativo 154 del 2013, entrato in vigore il 7 febbraio scorso, anche qui e' intervenuto modificando in maniera significativa la normativa in vigore, andando al di la', invero, della funzione propria che gli era stata attribuita ovvero quella di equiparare in toto, intervenendo nella normativa in vigore i figli nati nel e fuori il matrimonio... Balza agli occhi nella norma che ridisegna l' audizione del minore il cambio di terminologia ...Non più audizione ma ascolto del minore. L'art 155, sexies del c.c., pur titolato poteri di ascolto del minore da parte del giudice, nel suo testo utilizzava la obsoleta terminologia audizione che se sino ad oggi siamo stati abituati a sentire disporre nell' ambito delle procedure che lo riguardano. Oggi la nuova norma, art. 336 bis c.c., parla solo ed esclusivamente di ascolto. Audizione era un termine che richiamava alla mente l' audizione di un informatore, di un testimone ...ma un bambino non può e non deve essere considerato tale ne' in alcun modo nei processi in questione può essere chiamato per verificare la veridicità o meno di fatti in contestazione che le parti sono tenute a provare ed il giudice ad accertare in altro modo. E, purtroppo, non di rado sono gli stessi genitori che cercano di forzare la mano affinché questo accada. Il bambino deve essere ascoltato unicamente per consentire al suo interlocutore, consulente e/o giudice, di capire i suoi reali interessi, e/o il suo disagio determinato dalla situazione per poterlo affrontare e superare nella maniera e con i mezzi più adeguati. Il bambino non è un arbitro nella partita tra mamma e papà, non è un atto istruttorio ma portatore di un proprio interesse .Per cui se l' intento della norma e' realmente quello di sottolineare le finalità del suo coinvolgimento nei processi che lo riguardano ben venga il cambio di terminologia. L' art. 336 bis c.c., come introdotto dal DLg in commento, tuttavia, affievolisce quella obbligatorietà dell' ascolto del minore che la legge n. 219 del 2012 sembrava avere imposto, recependo anche la normativa internazionale, prevedendo dopo l'articolo 315 del codice civile l' art. 315-bis (Diritti e doveri del figlio). .. "Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano". Pareva questa norma imporre la audizione del minore senza particolari eccezioni di sorta se riscontrata la sua capacità di discernimento. Il decreto legislativo che stiamo esaminando ha lasciato oggi, invero, ampia discrezionalità al magistrato di disporre o meno l' ascolto, ovvero di mettere o meno in esecuzione il diritto all' ascolto. Si prevede, infatti, la non procedibilita' all' ascolto se in contrasto con l' interesse del minore o se ritenuto superfluo. Sarà da capire quali i casi da ritenersi in contrasto con il suddetto interesse e quali i casi di superfluità. Anche qui non resterà che attendere le pronunzie giurisprudenziali per comprendere la portata di tale limitazione, ampiamente discrezionale a prima vista, all' ascolto dei figli. La norma 1. Dopo l'articolo 336 del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 336-bis. Ascolto del minore.. Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto e' in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L'ascolto e' condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento e' redatto processo verbale nel quale e' descritto il contegno del minore, ovvero e' effettuata registrazione audio video.".


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