di Laura Genovese

Rientra nella piena libertà del coniuge separato fissare la propria residenza ove meglio ritenga; eppure nel caso in cui il trasferimento riguardi anche un minore, è giusto che la situazione venga vagliata con la massima attenzione.
Ciò tanto più ove in gioco vi sia una nuova convivenza ed il trasferimento del minore debba avvenire presso la residenza del nuovo compagno/a.
In casi del genere, se è vero che il genitore affidatario o collocatario è assolutamente libero di instaurare una nuova relazione (con il limite del nocumento del minore), è pur vero che dalla scelta di trasferirsi altrove deriverebbe un totale sradicamento del minore dal contesto di vita fino a quel momento vissuto.
Proprio per questo motivo, il trasferimento di residenza da parte del coniuge separato che porti con sè il minore, non potrà mai avvenire arbitrariamente; questi dovrà infatti munirsi del previo consenso del coniuge oppure, ove questo non dovesse essere accordato, della previa autorizzazione del giudice che dovrà valutare se il trasferimento in questione incida negativamente sulla sfera di benessere psicofisico del minore, tenuto conto non soltanto del nuovo assetto ambientale in cui dovrà vivere, ma anche del rapporto con l'altro genitore non affidatario che non dovrà subire alcun mutamento.
Nel caso dunque (in verità non raro) in cui la decisione di trasferirsi venga assunta dal genitore affidatario/collocatario unilateralmente, questi sarà passibile di alcune sanzioni: l'ammonimento giudiziale di cui all'articolo 709 ter C.p.c., o - nei casi più rilevanti - la ridefinizione, ai sensi degli articoli 155, comma 3 e 155 quater comma 2 C.c., degli accordi inerenti l'affidamento o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Potrebbe addirittura assumere rilevanza penale la condotta del genitore che, senza il consenso dell'altro e senza autorizzazione del giudice, trasferisca la residenza del minore senza nemmeno comunicare all'altro il nuovo indirizzo o i nuovi recapiti telefonici, rendendo di fatto, complicati, se non addirittura impossibili i loro rapporti.
Nè tanto meno potrebbe darsi la colpa all'altro genitore (come molti cercano di fare!) per non essersi adeguatamente attivato per "scoprire" la nuova residenza del figlio, essendo obbligo del genitore convivente comunicare eventuali trasferimenti.
In definitiva, onde evitare contrasti e situazioni che possano degenerare addirittura in reati è sempre bene assumere un comportamento non soltanto in linea con i principi di diritto, ma anche e soprattutto del buon senso oltre che del preminente interesse della prole.


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