Con sentenza n° 33593 – Sesta Sezione Penale, la Cassazione ha considerato lecite le videoriprese , disposte direttamente dal pm, senza l'autorizzazione di un giudice per le indagini preliminari, per incastrare una maestra accusata di aver maltrattato per mesi i suoi piccoli studenti in una scuola elementare della provincia di Brescia, a Capo di Ponte.
La difesa della maestra aveva fatto ricorso in Cassazione, sostenendo l'inutilizzabilità delle riprese video, contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia che aveva stabilito l'obbligo di dimora per la donna.

Queste riprese video erano state disposte dal pm ed effettuate dal 3 al 19 Marzo del 2012, in seguito a segnalazioni dei genitori di alcuni alunni che avevano confessato del clima di terrore e di violenza che si viveva in classe.
Le riprese avevano poi dimostrato che la maestra dava ripetutamente "schiaffi al volto ed alla nuca, strattoni, poderose tirate d'orecchia" ai piccoli alunni ed il 20 Marzo 2012 era stata pertanto arrestata.
I legali della donna però, dopo l'ordinanza del Riesame, in sede di Cassazione avevano sostenuto l'inutilizzabilità delle riprese, in quanto "la scuola è paragonabile ad un domicilio, dove vige la riservatezza e l'autonomia, e pertanto durante le lezioni l'insegnante esercita il diritto di non far entrare estranei". Per questo motivo, perché le riprese video fossero legittime, era necessaria l'autorizzazione del gip .

La Cassazione ha però rigettato il ricorso e confermato l'obbligo di dimora: "nel caso in esame deve escludersi che un'aula scolastica possa essere considerata un domicilio, e[...] trattandosi di un luogo dove può entrare un numero indeterminato di persone (alunni, professori, preposti alla sorveglianza e alla direzione dell'istituto, familiari degli alunni), essa va qualificata come luogo aperto al pubblico".
Per questo motivo il pm ha potuto pertanto procedere "senza alcuna necessità di chiedere l'autorizzazione del gip per le riprese".


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