"Cessazione degli effetti civili del matrimonio e instaurazione di una famiglia di fatto con il nuovo partner: l'assegno divorzile non è dovuto all'ex coniuge, sez. I Civile, sentenza n. 6855/15; depositata il 3 aprile"
di Paolo Iannone*
1. Il decisum
La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sulla natura dell'assegno divorzile, infatti, nel caso di specie l'ex coniuge, con domanda giudiziale, ne rivendica il suo versamento.
Nel merito le Corti territoriali accolgono la richiesta e la questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale chiarisce che l'assegno divorzile non è dovuto se il coniuge divorziato instauri una famiglia di fatto con il nuovo partner.
2. La formazione di una famiglia di fatto con un nuovo partner libera l'ex coniuge dall'obbligo di versamento dell'assegno divorzile
Nella vicenda in esame i giudici di legittimità si pronunciano su una circostanza rara ma possibile, laddove l'ex coniuge costituisca una famiglia di fatto e, in virtù del tenore e modello di vita instaurato con il nuovo partner durante la fase della convivenza, vengono meno i presupposti di riconoscibilità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge. A tal proposito bisogna operare una distinzione tra il mantenimento e l'assegno divorzile, in quanto sono due concetti ben diversi
Nell'ambito del mantenimento si rende necessario illustrare le regole giuridiche dettate dall'art. 156 cod. civ. e seppur non richiede particolari spiegazioni, ad ogni buon conto, la non addebitabilità della separazione ad uno dei due coniugi è motivo di corresponsione economica, specialmente se quest'ultimo ha una situazione patrimoniale più sfavorevole. Tuttavia l'identificazione del dovere di corresponsione dell'assegno di mantenimento, a cui il giudice è chiamato a verificare, necessita di una maggiore riflessione.
In merito all'obbligo di assistenza familiare, il corretto accertamento della corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento è valutabile dai giudici seguendo criteri e linee guida comuni.
L'assegno divorzile invece trova il suo fondamento nella definitiva rottura del rapporto coniugale con la cessazione degli effetti civili. Ciò posto, come per il mantenimento anche l'assegno divorzile conserva finalità solidaristiche (ex art. 2 Cost.) ed assistenziali in favore dell'ex coniuge economicamente "più debole". In tale prospettiva, l'art. 5 della legge n. 898/1970 prevede la circostanza che i giudici riconoscano l'assegnazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge che lo richiede, qualora quest'ultimo non disponga di mezze adeguati o non possa procurarseli per ragioni obiettive. Di conseguenza, l'assegno divorzile, come per quello di mantenimento, può essere versato mensilmente ovvero liquidato in un'unica soluzione, previo accertamento del giudice sulla congruità del quanto dovuto all'ex coniuge.
Orbene, con riferimento ai parametri di determinazione dell'assegno divorzile all'altro coniuge economicamente "più fragile", si rende prioritario valutare i redditi propri sia dell'ipotetico beneficiario che dell'obbligato.
A ben vedere, la corresponsione economica dell'assegno può incombere anche all'ex coniuge privo di reddito da lavoro, ma possessore di un ingente patrimonio personale che ha influito sullo stile di vita della famiglia durante l'unione matrimoniale, pertanto, non è sufficiente accertare la determinazione della corresponsione mensile spettante al soggetto beneficiario. A tal proposito, dottrina e giurisprudenza hanno cercato di riempire, nel corso degli anni, il vuoto legislativo concernente il c.d. "quanto dovuto", ma come spesso accade negli altri istituti giuridici, opinioni ed indirizzi sono divergenti e non concordi nell'accertamento della corretta utilizzazione delle linee guida da seguire.
L'art. 156., secondo comma, cod. civ. fa riferimento ai redditi propri dell'obbligato per quanto concerne la corresponsione e l'entità stessa della somministrazione, in perfetto collegamento con l'art. 143 cod. civ. sui diritti e doveri reciproci con riferimento alla situazione economica del coniuge, comprensiva sia dei redditi da lavoro che dalla proprietà di beni immobili, depositi in denaro e titoli personali.
Ad ogni buon conto, la mancanza "di mezzi adeguati" e l'impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive" rappresentano i requisiti cardini del diritto a beneficiare degli aiuti economici da parte dell'ex coniuge obbligato.
La disparità di situazioni reddituali deve essere compensata dall'ex coniuge che possiede "mezzi adeguati" e che comunque può "procurarseli per ragioni oggettive" allo scopo di garantire il medesimo tenore di vita della coppia durante il matrimonio, purché l'altra parte sia nelle condizioni di beneficiare l'altrui apporto economico. A riguardo giova rilevare che è compito del giudice verificare se l'ex coniuge avente la situazione economica "più debole" abbia le capacità o meno di procurarsi mezzi di sostentamento economico atti a diminuire l'apporto patrimoniale dell'altro soggetto obbligato, in quanto tale circostanza in diritto fa la differenza.
Infatti, tra i presupposti di sussistenza dell'assegno l'onere della prova (art. 2946 cod. civ.) ricade sul coniuge obbligato alla corresponsione.
I criteri di accertamento del reddito dello stile di vita dei coniugi, prima e dopo la separazione, rappresentano dei capisaldi da cui il giudice deve partire per verificare l'effettiva sussistenza del diritto a ricevere l'assegno.
A tal proposito, la giurisprudenza è costante nel ritenere che "il tenore di vita tenuto dai coniugi prima della separazione rappresenta lo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche di questi".
Ne consegue che il primo parametro da verificare è rappresentato dal c.d. tenore di vita "potenziale" dei coniugi, qualora entrambi avessero continuato la convivenza.
Il suesposto principio che fa riferimento al tenore di vita economico, quale possibile e non goduto dai coniugi a seguito del fallimento del matrimonio, assume un paramento inscindibile di accertamento della corresponsione economica, anche se in costanza di matrimonio il reale tenore di vita sarebbe stato inferiore rispetto a quello potenziale che il giudice è tenuto a verificare.
Pertanto è opportuno non confondere il tenore di vita con lo stile di vita, poiché quest'ultimo è costituito dalle aspettative di una vita coniugale insieme che non omette le potenzialità di una condizione economica molto agiata, bensì si concretizza nella legittima aspirazione di un considerevole cambiamento di stile di vita.
In contrapposizione il tenore di vita è considerato, invece, come le potenzialità proprie dei coniugi sotto il profilo economico, ovvero quel tenore di vita potenziale che anche se non si sarebbe realizzato concretamente comunque non è stato goduto, pertanto è da considerare come una valutazione economica differente dallo stile dimesso alle aspettative e aspirazioni dei coniugi.
3. Conclusioni
Alla luce di quanto sopra emerso, tout court, la Suprema Corte di Cassazione si è dovuta pronunciare su di una fattispecie particolare, laddove l'obbligo di versare l'assegno divorzile cessa di fronte alla necessità dell'ex coniuge che deve garantire un adeguato sostentamento economico all'instauranda famiglia di fatto con il nuovo partner. A ben vedere, la sentenza in commento fornisce particolare attenzione alla costituzione della famiglia di fatto e alla relativa convivenza more uxorio tutelando il tenore e il neo modello di vita instaurato, a discapito del versamento dell'assegno divorzile dovuto all'ex coniuge. Ciò posto, il Legislatore, con riferimento a "condizioni dei coniugi", laddove secondo un'interpretazione della dottrina si deve tener conto tanto delle condizioni economiche tanto delle condizioni di salute e familiare dei coniugi, non può far a meno di considerare l'incidenza dell'addebito della separazione, in quanto al coniuge su cui grava la responsabilità del fallimento del matrimonio ricade altresì il dovere alla corresponsione economica in favore dell'altro qualora sussistano le condizioni di legge.
Dott. Paolo Iannone
• NORMATIVA DI RIFERIMENTO •
Art. 2 Cost.
Art. 5 L. n. 898/70
Art. 143 cod. civ.
Art. 156 cod. civ.
Art. 2946 cod. civ.
• BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE •
Articoli
- P. Pierlingieri, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in Rass. Dir. civ., 1980;
Manuali
- P. Pierlingieri, Istituzioni di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012;
- P. Pierlingieri, Manuale di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007;
- M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Wolters Kluwer Cedam, Padova, 2015.
Trattati
- P. Rescigno, Trattato di diritto privato, UTET, p. 1.
Voci enciclopediche
- Digesto, Discipline Privatistiche, Sezione Civile, Terzo aggiornamento, UTET, 2007
* praticante avvocato in Bari abilitato al patrocinio
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