di Redazione
L'ordinamento giuridico ha previsto degli strumenti da azionare per tutelare il diritto di mantenimento dei minori nel caso in cui il genitore obbligato risulti inadempiente, tra cui il sequestro speciale di cui agli art 146, 3 comma c.c.;156, comma 6, c.c.; art 8, comma 7, l. div.
In particolare, l'art 146, 3 comma c.c. consente, in caso di allontanamento di un coniuge senza giusta causa dalle residenza familiare, in cui rifiuta di tornare e di sottrazione agli obblighi nascenti dal matrimonio, tra cui il mantenimento dei figli, all'altro coniuge di ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere un sequestro dei beni.
Tale tipo di sequestro è richiedibile nel caso in cui sussistono i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris, e può essere richiesto a prescindere da una formale richiesta di separazione.
Ha una funzione coercitiva, sanzionatoria, ma anche di garanzia del futuro adempimento degli obblighi di contribuzione.
L'istituto, disciplinato dall'art 156, 6 comma c.c, invece, presuppone che i coniugi siano già separati e che sia stato fissato, anche solo in sede provvisoria, l'assegno di mantenimento. In tale caso non è necessario che esista il periculum in mora, ma che il genitore obbligato si sia reso inadempiente nella corresponsione dell'assegno di mantenimento. Il giudice, su richiesta dell'avente diritto, può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato ed ordinare a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Si evidenzia che la disposizione di questa misura viene concessa in modo discrezionale dal giudicante e può essere revocata qualora sopravvengono giustificati motivi. Tale strumento è utilizzabile anche per tutelare il diritto di mantenimento dei figli naturali.
Infine la legge sul divorzio ha introdotto un' altra forma di sequestro, simile a quella di cui all'art 156 c.c., ma se ne differenzia poiché prescinde dall'inadempimento e può riguardare tutti i beni dell'obbligato con il solo limite della sequestrabilità sino alla metà di stipendi e pensioni.
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