Da qualche anno nel nostro paese si va man mano riconoscendo la gravità del concetto di "mobbing" sul posto di lavoro.
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza 22 Maggio 2002, ha riconosciuto il mobbing come "comportamento persecutorio e sistematico, preordinato al danneggiamento del lavoratore". E ancora la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4774 del 6 Marzo 2006, ha definito il mobbing come "una condotta vessatoria che realizza una lesione dell'integrità psico-fisica e della personalità morale del lavoratore, garantite dall'art. 2087 del Codice Civile".

La parola inglese "mobbing" deriva dal verbo "to mob" e designa i seguenti tipi di azione: affollarsi, assalire, aggredire. Il primo ad usare il termine con questa accezione è stato l'etologo Konrad Lorenz negli anni 70 per descrivere il comportamento di alcune specie animali quando assalgono un proprio simile. Negli anni 80, poi, il primo a parlare di mobbing quale condizione di persecuzione psicologica nell'ambiente di lavoro fu lo psicologo tedesco Heinz Leyman.

Il mobbing nell'ambito del lavoro può essere considerato dunque come un insieme di azioni conflittuali, in cui la persona attaccata è messa in posizione di debolezza e di mancanza di difese e aggredita direttamente o indirettamente da una o più persone. Questi atti, protratti nel tempo, risultano idonei a provocare un disadattamento lavorativo. Ma perché si tratti di vero mobbing è necessario che l'atto persecutorio si ripeta con frequenza.
Dunque, non tutte le situazioni conflittuali nel nel mondo del lavoro possono essere considerate mobbing. Il conflitto può costituire un efficace momento di messa in discussione, mentre il mobbing deve considerarsi una escalation incontrollata della situazione conflittuale che provoca molti danni alla vittima.
La violenza morale legata al mobbing può manifestarsi con una molteplicità di aspetti che in linea generale impediscono al soggetto vittima di esprimersi e lo isolano portandolo a ridurre la considerazione di sé e a compromettere il suo stato di salute .

In Italia il mobbing spesso non è riconosciuto come problema e in genere viene vissuto dai lavoratori che ne risultassero vittima, come routine.

Anche nel mondo della scuola il fenomeno è naturalmente in rapida diffusione, soprattutto dopo che il processo di aziendalizzazione ha smantellato la collegialità e centralizzato il potere nelle mani del dirigente e di piccoli gruppi di suoi collaboratori.

Proprio di recente si è conclusa positivamente in una scuola in provincia di Napoli, a Torre del Greco, una vicenda di mobbing, iniziata nel 2008, che ha visto il dirigente scolastico condannato a pagare un risarcimento di oltre 50.000 euro per mobbing verso un professore, il quale per evitare le vessazioni si era visto costretto ad andare in pensione. Dopo il trasferimento ed una condanna in primo grado per diffamazione aggravata, il dirigente è stato dunque condannato dal tribunale civile di Torre Annunziata al risarcimento del danno, più le spese legali.
Dopo questa pronuncia finalmente anche i docenti saranno tutelati contro gli abusi da parte del superiore.


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