di Cinzia Petitti.
La Corte Europea del diritti dell'uomo in diversi suo arresti negli ultimi anni sta affermando il diritto a conoscere le proprie origini come diritto che rientra nel campo della vita privata tutelata, dall'art. 8 della Convenzione dei diritti dell'Uomo. Tale articolo tutela aspetti importanti dell'identità personale, comprendente anche la conoscenza dell'identità dei genitori.
Il riconoscimento applicato a svariate situazioni, quali il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini, il diritto di riesumare il cadavere del presunto padre naturale nei giudizi di stato contro la volontà dei prossimi congiunti (Cassazione 12549/2012) etc, sta portando lentamente alla affermazione di quanto da anni la dottrina andava predicando: il titolo di genitore si fonda nel nostro ordinamento giuridico nel puro fattore biologico e prescinde dal corrispondente stato giuridico.
Ed il fattore biologico, quello della procreazione per intenderci, spesso e volentieri non coincide con lo status. Quanti figli hanno lo stato di figlio legittimo di un soggetto pur essendo nati da altri.
Si tratta quindi di due concetti, quello dello status e della identità biologica, che proprio perchà© non sempre coincidenti devono potere trovare tutela entrambi.
Sino ad oggi, ma le sentenze della Corte Europea ci stanno in qualche modo imponendo di cambiare registro, il soggetto che aveva interesse a conoscere la propria origine doveva necessariamente intentare una azione di stato, ovvero un giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.
E quando questa azione non poteva essere promossa (per svariati motivi) il soggetto si trovava nella impossibilità di accertare le sue origini, ovvero di sapere da chi era stato concepito.
Ma ben può esserci un interesse del figlio che pure non voglia intentare una azione di stato o non possa più farlo.
E' il caso di chi ha stato di figlio legittimo altrui e sia decaduto dalla azione per la proposizione del disconoscimento di paternità , presupposto necessario per la successiva azione di dichiarazione di paternità . Il rigido termine di decadenza, invero, oggi è da molti ritenuto obsoleto perchà© inadeguato all'evolversi del diritto.
Se il diritto alla identità biologica è riconosciuto dalla Costituzione e dalla normativa europea per quale motivo la domanda del figlio di conoscere l'identità del proprio genitore deve rimanere inascoltata perchà© non legata ad una contestuale azione di Stato?
Se invero è concesso di accedere al DNA in via incidentale solo per accertare un diritto al risarcimento del danno da parte del genitore biologico o per rivendicare degli pseudodiritti successori (art. 580 c.c. per intenderci) o di mantenimento perchà© non riconoscere al soggetto un diritto autonomo puro e semplice: quello di sapere se tu sei mio padre o no senza conseguenze giuridiche di sorta?
L'esigenza di conoscere la verità è una esigenza umana, necessaria al corretto sviluppo psico fisico della persona. Negare questo diritto sarebbe negare un diritto oramai costituzionale. Molti passi si stanno facendo in questo senso"¦attendiamo fiduciosi.


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