Se vinco alla lotteria e la vincita è bella sostanziosa, devo dividerla con la mia/il mio consorte?

Facciamo un po' di chiarezza.
Se la vincita avviene prima del matrimonio, nulla questio, il bene è considerato personale e non ricade nella comunione; stesso discorso nel caso di regime di separazione dei beni. I problemi sorgono nel caso in cui i coniugi, come avviene nella maggior parte dei casi, siano in comunione dei beni. Secondo le regole comuni della comunione legale, la vincita dovrebbe ricadere nel patrimonio comune, a meno che il coniuge vincitore non dimostri di aver acquistato il biglietto fortunato con denaro proprio, ex art. 179 c.c. La dottrina si divide: per alcuni la vincita ricade nella comunione perché considerata come un incremento di ricchezza che entra nel patrimonio familiare, come un qualsiasi tipo di acquisto.

Altri invece, ritengono che la vincita debba essere considerata come provento e risultato dell'attività negoziale posta in essere dal coniuge, come attività separata di questo, destinata ad entrare nella comunione differita, solo se, quindi, ancora esistente e disponibile al momento del suo scioglimento (e quindi in caso di separazione, divorzio, dichiarazione di assenza o morte presunta del coniuge, modifica del regime patrimoniale). Pertanto, secondo questa teoria, il coniuge vincitore potrà disporre come crede del denaro vinto, perché ne è l'unico titolare, ma qualora decidesse di non investire subito e non consumare il denaro e questo fosse ancora disponibile al momento dello scioglimento della comunione legale, i soldi diventerebbero di entrambi i coniugi, perché facenti parte della cosiddetta comunione de residuo o differita.


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