Secondo un'accezione (particolarmente lata) si intende come straordinaria qualunque spesa ulteriore rispetto a quelle essenziali (vitto, alloggio). Vengono così chiesti i contributi più disparati, come ad esempio quelli per il cinema, il parrucchiere, la cena con gli amici, il regalo di compleanno e così via. Tale nozione di spesa straordinaria è, tuttavia, il frutto di un fraintendimento del concetto stesso di mantenimento. Andare a chiedere il contributo percentuale a titolo di spese straordinarie per esborsi del tipo di quelli appena indicati, significa identificare il concetto di mantenimento nel contributo necessario a soddisfare le più elementari esigenze di vita, facendo una chiara sovrapposizione con la nozione di alimenti. Sono infatti questi ultimi a consentire di ovviare alle necessità fondamentali della vita quotidiana. Il mantenimento è invece identificato nella somma necessaria a consentire la soddisfazione di tutte le esigenze di vita (elementari e non) di una determinata persona, in relazione al tenore di vita, che possono assicurarle i genitori, compatibilmente ai loro redditi ed alle spese che, a loro volta, devono sostenere per il proprio mantenimento. È pertanto ovvio che l'assegno di mantenimento, unito al contributo dato anche dal genitore percettore di quest'ultimo, sia calcolato in modo da consentire al figlio di poter soddisfare non solo i bisogni elementari della vita quotidiana, ma anche ulteriori esigenze di studio, ludiche od estetiche, che già formano oggetto del tenore di vita della figlia.
Nel concetto di spese straordinarie rientra invece tutto ciò che è extra ordinem in senso soggettivo ed oggettivo. In senso soggettivo, perché deve trattarsi di spese non prevedibili ex ante e pertanto non quantificabili al momento della determinazione giudiziale dell'assegno di mantenimento. In senso oggettivo, perché tali spese devono essere di ammontare tale da non poter essere coperte dall'assegno di mantenimento, il cui importo, come già accennato deve essere parametrato non solo alle esigenze del beneficiario, ma anche alle possibilità economiche dell'obbligato.
Proprio in ragione dei requisiti appena indicati le spese straordinarie non si prestano ad un'elencazione specifica da parte del giudice, la quale non potrebbe che avere sempre e comunque carattere esemplificativo. Tanto più che con riferimento ad uno stesso settore una spesa può essere ordinaria o straordinaria.
Nel caso delle spese mediche, ad esempio, non possono non rientrare fra le spese ordinarie quelle erogate per le medicine necessarie a curare, ad esempio, un'influenza, mentre sono straordinarie (non prevedibili ex ante e non suscettibili di essere coperte con il solo importo dell'assegno di mantenimento), quelle per un intervento chirurgico o per una terapia a seguito di un infortunio.
Nonostante le difficoltà di individuazione in concreto di quello che può rientrare o meno nel concetto di spesa straordinaria, l'applicazione dei parametri oggettivi e soggettivi sopra indicati, alla luce della distinzione tra la nozione di alimenti e quella di mantenimento, sono criteri idonei ad evitare dei contrasti tra le parti in sede di applicazione del dispositivo giudiziale.
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