Avv.
Se il coniuge che vive con i figli ha un incremento di reddito da avoro questo incide ed in che misura sull' assegno di mantenimento a lui corrisposto dall' altro per i soli figli?
Giudice 
Certamente incide se l' incremento e' significativo...e non si vengano a proporre istanze di modifica per l' incremento dei famosi euro 80 al mese sugli stipendi minimi. Quindi, se significativi gli incrementi, occorre intervenire per riequilibrare il criterio proporzionale di contribuzione al mantenimento dei figli .
E' ovvio tuttavia che, se il genitore che non vive con i figli e' obbligato già al versamento di un assegno di mantenimento minimo, individuato nel Tribunale di Bari in euro 170 al mese, non si potrà intervenire comunque anche in presenza di aumenti molto rilevanti di reddito del coniuge che vive con i figli.


Avv.
In buona sostanza anche se quest' ultimo per fortuna piovuta dal cielo diventa ricchissimo non si potrà per ciò solo esonare l' altro dal versamento del contributo minimo!

Avv.
L' art. 337 ter c.c. prevede una quantificazione dell' assegno di mantenimento tendendo conto del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei i tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Che fine fanno nella pratica le indicazioni e raccomandazioni previste dalla norma?
Ed ancora e' tenuto il Giudice a determinare l'assegno quantificando le spese ordinarie e straordinarie in favore dei figli, tenendo conto prevalentemente delle attività già svolte nel periodo precedente la separazione?
E', altresì, tenuto il Giudice a quantificare i costi per il vestiario, per gli
alimenti, per la salute,per l'istruzione, per lo svago, per lo sport del minore?

Giudice
Cerchiamo di attenerci in più possibile nel caso concreto ai criteri suggeriti dalla norma ma spesso ci scontriamo con scarse informazioni da parte dei genitori che possano portarci alla emissione di un provvedimento quanto più vicino possibile alle esigenze del caso concreto. Ed, infatti, in merito al criterio delle attuali esigenze del figlio occorrono allegazioni precise sul punto e ne troviamo sempre pochissime. E quindi il giudice deve presumere sulla base della età dei figli le loro concrete esigenze in assenza di specificazioni su questo aspetto. Per il criterio del tenore di vita...dicasi lo stesso. Non dovremmo specificarle queste spese straordinarie anche se lo facciamo perche', anche se non indicate nei provvedimentiM dovremmo darle per implicite, ovvero i genitori sono tenuti alla contribuzione ex legge. Esse sono quelle che definisce la Cassazione (16664/2012) come spese non ragionevolmente prevedibili e preventivabili perché non rientranti nella normale esigenza di vita dei figli e, comunque, legate alle condizioni economiche dei genitori. E quindi non lo sono per esempio le visite mediche di routine, i libri scolastici, i medicinali da banco. Tutto ciò che non rientra in tale concetto e' spesa ordinaria e rientra nell' assegno di mantenimento che viene quantificato tenendo conto di tutti i criteri di cui si è' detto ed anche delle esigenze abitative del minore, se non assicurate altrimenti con l' assegnazione di una casa familiare.
Non possiamo certo quantificare le spese ordinarie all' interno dell' ordinario assegno di mantenimento. Non possiamo certo intervenire determinando questo tot e' per il vestiario, questo tot per le spese alimentari. Sarebbe una ingerenza esagerata all' interno della famiglia. Ne' si possono accogliere le domande di taluni genitori non conviventi che pretendono una rendicontazione dell' assegno corrisposto. Solo se si denunziano e dimostrano carenze del genitore collocatario possiamo intervenire nell' interesse del minore, chiedendo conto delle manchevolezze anche in termini di destinazione alle esigenze dei figli delle somme corrisposte a tale fine.

Avv.
E nel dettaglio dei tempi di permanenza abbiamo un importo più elevato di assegno quando un genitore trascura i figli o delega tutti i compiti domestici, di cura e di istruzione al genitore più responsabile e con loro convivente.
Cio' sulla base del criterio della "valenza economica dei compiti domestici e di cura in favore dei figli"?

Giudice
Dei tempi di permanenza teniamo conto sulla base delle evidenze probatorie nelle varie tipologie di affidamento condiviso. Se e' molto frequente la presenza del genitorenon prevalentemente collocatario questo assetto può incidere in modo significativo nella determinazione dell' assegno. Nel caso di genitori che vivono a distanza tra di loro significativa i compiti di cura del collocatario sono maggiori ma non si potrà non tenere conto anche dei
costi degli spostamenti dell' altro.

Avv.
Dovrebbe il Giudice esigere la dimostrazione dello stato di indigenza per
determinare assegni ai limiti della sopravvivenza per scongiurare i
comportamenti dei genitori i quali dopo la separazione occultano i redditi
effettivi?

Giudice 
Non possiamo esigere la dimostrazione dello stato di indigenza, i documenti possono dimostrarlo...ma la domanda di ammissione al gratuito patrocinio non è, tuttavia, una prova perché si tratta di autocertificazioni di parte e per noi esse non valgono nulla...diamo importanza ai documenti. E difficile, peraltro, trovare situazioni che non corrispondano al dato documentale.


Avv.
La rendita diretta per inabilità, annullamento della capacità lavorativa permanente erogata dall'INAIL e l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS in che misura sono in grado di incidere sul diritto del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento o divorzile che ne sia beneficiario?

Giudice
Di fronte ad un soggetto in questa situazione non mi sembra che queste prestazioni siano ostative ad un assegno occorre verificare se fanno reddito o meno le rendite godute. Giudichiamo non il reddito fiscale. In buona sostanza si certo possono incidere.

Avv.
E nel caso di coniuge in carcere?

Giudice.
Dobbiamo innanzitutto conoscere la posizione giuridica. Se si tratta di restrizione vera, semidentensione, carcerato lavoratore, se prevista fine pena o fine pena mai. Di solito l 'assegno di mantenimento lo sospendiamo alla condizione della liberazione
e lo fissiamo di solito nel minimo di cui parlavamo prima (euro 170,00 a figlio). Fermo restando che qualunque sia la posizione giuridica del detenuto un rapporto con i figli dovrebbero continuare ad averlo.

Avv.
In conclusione la fase preliminare di allegazione della documentazione sui redditi e sulla vita delle parti separandi o divorziande e' essenziale per ottenere un assegno di mantenimento giusto.

Giudice.
Si insisto, in conclusione, nel consigliare ai legali delle parti di esibire la documentazione utile alla determinazione dell' assegno di mantenimento..Più documentazione ad hoc viene fornita e più la decisione adottata dal Tribunale sarà vicina alle situazione reale.
In particolar, occorrerà depositare Cud, 730, ultimi tre prospetti paga, ultimi tre cedolini pensione, certificati attestanti i rispettivi stati occupazionali, estratti contributi inps di entrambi i genitori, copie per i minori relative ad indennità di frequenza, sostegno scolastico e documenti inerenti stato di salute che hanno un valore economico indiretto. Ed ancora documenti relativi alla casa familiare (contratto di acquisto, contratto di locazione, contratto di mutuo ipotecario) Con riferimento ai figli .tra le cose da dire e documentare le indicazioni anagrafiche, le scuole Frequentati, gli oneri, gli orari dei loro impegni extra scolastici etc.....
Tutto questo aiuta a raggiungere una decisione più vicina alle effettive condizioni e necessità delle parti.

*Avvocato del Foro di Bari
Pensieri sparsi ispirati dal seminario del 30 maggio della Commissione Famiglia e Minori presso ordine avvocati Bari, relatore dott. F. Caso. Quesiti liberamente tratti dagli interventi degli Avv. ti A. Bufano, L. Coppola, C.Petitti.


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