di Laura Genovese
Ogni bambino ha il sacrosanto diritto di crescere ed essere educato all'interno di una famiglia.
Questo principio è tanto vero che il legislatore italiano con la legge n. 184 del 4 maggio 1983, ha voluto garantire al minore (e non soltanto a lui "“ vedi adozione del maggiorenne) di cui sia stato riconosciuto lo stato di abbandono, la possibilità di essere adottato, ossia di essere inserito all'interno di un nuovo nucleo familiare.
E' cosଠche l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e quindi uno status giuridico stabile e definitivo di figlio a tutti gli effetti.
La legge 184 regolamenta l'adozione nazionale ed internazionale e fissa gli elementi fondamentali e necessari affinchè si possa con essa procedere. In particolare detta i seguenti principi:
1.Gli adottandi devono essere sposati da almeno tre anni, periodo che può essere raggiunto in verità calcolando anche un eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale.
2.Non deve sussistere alcuna separazione personale neppure di fatto nei precedenti tre anni;
3.Tra i coniugi ed il bambino deve esserci una differenza di età minima di 18 anni e massima di 45; se uno solo dei due coniugi superi il limite massimo di età di non più di dieci anni, l'adozione è tuttavia ancora possibile.
4.Gli adottandi devono essere idonei ad educare istruire e mantenere i minori che intendono adottare sia sotto il profilo morale che materiale: ciò verrà verificato e valutato dal Tribunale per i minorenni di competenza, tramite i servizi socio assistenziali.
Ogni coppia italiana, dunque, che sia in possesso di questi requisiti, può decidere di adottare un bambino e di intraprendere una specifica procedura di adozione, in verità piuttosto lunga e complessa, che garantisca l'interesse dell'adottando ad essere accolto in una famiglia che soddisfi nel miglior modo possibile le sue esigenze.
Dal punto di vista pratico, i coniugi "muniti" dei requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda al Tribunale per i minorenni in carta semplice e corredata da documenti idonei a confermare il possesso dei medesimi. La domanda ha una validità di tre anni allo scadere dei quali, potrà essere rinnovata se verrà ripresentata la documentazione comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge.
A questo punto il tribunale dispone che vengano eseguite una serie di indagini volte ad accertare la effettiva capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica dei coniugi, l'ambiente familiare dei richiedenti, nonchà© i motivi della domanda.
Le dette indagini di solito richiedono tempi piuttosto lunghi e vengono effettuate ricorrendo ai servizi socio- assistenziali degli enti locali, nonchà© alle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
In particolare, i servizi degli enti locali svolgono il fondamentale compito di conoscere, studiare, analizzare la coppia in modo da valutarne le effettive potenzialità genitoriali; e ciò raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale.
I servizi competenti svolgono un ruolo delicatissimo perchà© devono sondare le concrete capacità della coppia di prendersi cura di un minore, capire se si muovono semplicemente sulla scia di una spinta emozionale o se la scelta di ricorrere all'adozione sia stata meditata, "somatizzata" e soprattutto condivisa da entrambi i coniugi. Si, perchà© è fondamentale che entrambi i futuri genitori, mostrino una sincera apertura all'adozione e a tutto ciò che ne derivi; l'adozione infatti deve essere ben chiaro che non risponde al diritto della coppia di avere un figlio, ma al diritto del bambino di avere una famiglia.
Il lavoro degli esperti è volto alla stesura di una relazione da inviare al tribunale e che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.
Le indagini dovranno essere avviate e concluse entro 120 giorni, prorogabili per non più di una volta ed in ogni momento devono essere fornite, su richiesta, informazioni sullo stato del procedimento.
Soltanto successivamente all'esito delle indagini, il Tribunale sceglierà , tra tutte le coppie che hanno presentato la domanda e che siano state dichiarate idonee, quella più adatta al minore adottabile; con ordinanza, quindi, disporrà l' affidamento pre "“ adottivo, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti, il minore che abbia compito gli anni dodici ed in alcuni casi anche il minore di età inferiore.
Questa procedura cosଠcomplesso serve soprattutto per tutelare l'interesse dell'adottando; è chiaro infatti, che ove ricorrano gravi difficoltà o si riscontrino inadeguatezze della coppia ad affrontare un cambiamento di vita cosଠradicale, il tribunale, che nel corso dell'affidamento svolgerà una funzione non solo di sostegno, ma soprattutto di controllo, procederà alla revoca dell'affidamento pre "“ adottivo interrompendo in questo modo la procedura in corso.
E' evidente che, ove non dovessero riscontrarsi impedimenti o difficoltà e, decorso un anno dall'affidamento, il tribunale, se ricorrono appunto tutte le condizioni già esaminate, pronuncia definitivamente l'adozione.
Soltanto da quel momento cessa ogni rapporto dell'adottato con la famiglia di origine che acquista ufficialmente lo status di figlio legittimo degli adottanti, nonchà© il loro cognome.
L'adozione legittimante non potrà essere più revocata a meno che il minore non si trovi nuovamente in stato di abbandono; in tal caso il precedente legame adottivo verrà estinto e si avvierà un nuovo procedimento di adozione.
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