Il Tribunale di Bari, Camera di Consiglio, prima sezione civile, con provvedimento datato 13 giugno 2017, ha accolto la richiesta di un genitore di affidamento esclusivo del minore, figlio nato fuori dal matrimonio, statuendo altresì anche in merito all'esercizio della potestà, limitandola nel senso di attribuirla in via esclusiva al genitore affidatario sia per le questioni di ordinaria amministrazione (ovvero di vita quotidiana) sia per quelle di straordinaria amministrazione (ovvero decisione di maggiore interesse per la prole).

Di fatto il Tribunale, pur non accogliendo la domanda del ricorrente di sospensione o decadenza della potestà, perchè non lamentate o dimostrate condotte altamente pregiudizievoli per la prole (se non il disinteresse per la loro vita), disponendo un affidamento che si potrebbe definire superesclusivo, ha attributo al genitore che si è sempre curato del figlio totali poteri decisionali.
Ciò in quanto dimostrata, anche con la condotta processuale, l'incapacità del genitore di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore.
Ovviamente con tale tipo di affidamento non vengono meno gli oneri economici a carico del genitore pretermesso dall'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto comunque obbligato a contribuire al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie (che saranno decise di volta in volta, senza previo consenso od obbligo
di comunicazione, dal solo genitore affidatario).


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