Nel corso dei giudizi di separazione o divorzio e' usuale verificare che il coniuge 
beneficiario di un assegno di mantenimento perché privo di reddito, se e quando 
trovera' una soluzione lavorativa, ometta di riferire la circostanza in Tribunale 
costringendo l' altro coniuge, quello obbligato, a tutta una attività istruttoria, anche 
investigativa, per riuscire a dimostrare la circostanza, partendo dalla soffiata di 
qualche conoscente o da qualche passo falso compiuto dall' altro coniuge. 
Appena avuta una minima contezza della nuova situazione il coniuge, impaziente di 
ridurre od eliminare l' assegno, presenterà la sua istanza di modifica nel giudizio in 
corso aprendo un c.d. Suprocedimento. La domanda andrà istruita e questo richiede i 
suoi tempi. on raro che per ottenere un provvedimento di modifica occorri aspettare 
anche un anno. Il coniuge più reticente sarà costretto ad esibire documentazione 
fiscale attinente la sua posizione lavorativa attuale, a subire ordini di esibizione presso 
il terzo datore di lavoro e, nei casi di lavoro a nero, ad essere sottoposto ad 
interrogatorio formale. Se nemmeno questo sortirà l' esito sperato Emoticon smile la confessione), 
non resterà che ascoltare i testimoni, primi tra tutti eventuali investigatori privati che 
abbiano seguito il coniuge renitente. E' noto che la relazione investigativa in se' non 
ha alcun valore probatorio e necessiti conferna con la prova per testi a mezzo degli 
investigatori sulle specifiche circostanze oggetto della relazione stessa. 
Si giunge ad un agognato provvedimento e qui, attenzione ai furbetti, i giudici 
intervengono con la riduzione dell' assegno con effetto retroattivo dal momento 
quantomeno del deposito del ricorso. Sarebbe auspicabile, invero, dal momento 
dell'inizio della attività lavorativa. 
Pertanto, la fatica del coniuge oberato viene ricompensata. 
Da ultimo il Tribunale di Bari (decr. 26 marzo 2014, G.I. dott. G. Marseglia) ha 
definito un procedimento di modifica delle condizioni di separazione in corso di causa 
riducendo in maniera considerevole l' assegno di mantenimento disposto in sede 
Presidenziale in favore del coniuge casalingo. el corso del procedimento si era 
confermata prima la esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, che lo 
stesso coniuge resistente in sede di costituzione confermava e, successivamente, la 
trasformazione del contratto in tempo indeterminato (circostanza questa che veniva 
acclarata solo per effetto della documentazione prodotta nel giudizio dal terzo datore 
di lavoro chi il Giudice Istruttore rivolgeva ordine di esibizione). 
Riteneva, quindi, il giudice istruttore necessario accogliere la domanda del marito 
con effetto retroattivo dal deposito del ricorso, rigettando la eccezione di controparte 
di non retroattivita' nonché la domanda riconvenzionale di aumento (al fine evidente 
di compensare la riduzione subita) dell' assegno di mantenimento in favore della prole 
a fronte della mancanza di elementi nuovi o tali da necessitare tale richiesta revisione. 
Come sempre i nodi vengono al pettine e bisogna avere molta ma molta pazienza!


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