Con un inedito provvedimento che si riproduce integralmente il Tribunale di Bari ha accolto l'azione possessoria proposta da un convivente, allontanato da un giorno all'altro, mediante cambio della serratura, dalla comune abitazione familiare, ove viveva con la compagna e due figli nati dalla loro unione.
Il Giudice Istruttore ha ordinato la immediata reintegrazione nel possesso del ricorrente, detentore qualificato, nominando anticipatamente l'Ufficiale Giudiziario competente nel caso di mancata spontanea esecuzione del provvedimento.
Le motivazioni addotte dal resistente poste alla base dell'allontanamento, quali condotte violente ed ingiuriose, non sono risultate rilevanti per escludere il diritto alla reintegrazione nel possesso.
Il G.I., invero, in merito ha anche sottolineato che altra strada per la tutela si sarebbe potuta percorrere, con dimostrazione della condotta pregiudizievole: quella dell'allontanamento del convivente violento tramite il ricorso agli ordini di protezione dagli abusi familiari.
Non senza evidenziare, infine, che il promovendo giudizio in Volontaria Giurisdizione da parte della resistente per la regolamentazione di affidamento, collocamento, mantenimento della prole e conseguente assegnazione della casa familiare ben potrà valutare al meglio la situazione delle parti in causa e la tutela di quelle deboli.
Tribunale di Bari, Rg.19873/2017 ordinanza del G.I. Dott. A. Carra del 13 febbraio 2018
Il Giudice
rilevato che lo spoglio per cui è' causa e' avvenuto nell'ambito di una convivenza more uxorio;
ritenuta, peraltro, la verosimiglianza, in mancanza di un'espressa e specifica contestazione sul punto, della prospettazione formale di parte ricorrente, secondo cui l'odierna resistente sarebbe una intestataria fittizia del bene immobile adibito a residenza familiare, per essere stato lo stesso acquistato integralmente con denaro dell'odierna ricorrente;
ricavato che la valenza dello spoglio in questione è da ravvisarsi proprio nel fatto materiale, sorretto da animus spoliandi, della privazione del convivente more uxorio del godimento dell'immobile, mediante cambio della serratura; - in ogni caso la violenza, in tutte le fattispecie analoghe a quelle per cui è' causa, è' da considerarsi insita nel fatto stesso della estromissione, impedendo materialmente al convivente di rientrare nell'immobile;
osservato che, tuttavia, la richiamata condotta
antigiuridica si collocherebbe, verosimilmente, nel contesto di una crisi famigliare, a fronte della dichiarata necessita' di proteggere la propria persona da aggressioni fisiche e verbali, al cospetto del proferimento di parole ingiuriose, del compimento di gesti voluti, come il gettare le mani al collo o il lancio di oggetti contro il muro;
- rilevato che, sempre sulla scorta di quanto dichiarato dalla resistente e' in atto la predisposizione di un ricorso da iscriversi a ruolo della volontaria giurisdizione, in vista della adozione di provvedimenti concernenti la prole;
- osservato che, in definitiva, lo strumento appropriato al fine di ovviare alle problematiche asseritamente sottese allo spoglio oggetto di esplicita ammissione, sarebbe stato quello dell'ordine di protezione degli abusi familiari;
- rilevato che, pertanto, ricorrono giusti motivi per una compensazione integrale tra le parti delle spese del procedimento, sopratutto alla luce del contesto d'aspra conflittualita' tra genitori in cui si inserisce lo spoglio per cui è' causa;
PQM
ordina all'odierna resistente, con effetto immediato, la reintegrazione del ricorrente, nel godimento, a titolo di detenzione qualificata, dell'immobile sito in ... (Ba) alla Via .........., mediante consegna di un duplicato delle attuali chiavi di accesso all'immobile;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
nomina sin da ora l'ufficiale giudiziario territorialmente competente, conferendogli, all'uopo, ogni facoltà' di legge, ai fini del l'attuazione coattiva del provvedimento; nella eventualita' di un inadempimento al precetto giudiziale da parte della stessa resistente...........
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