Terra di nessuno i giuristi hanno sempre considerato il momento storico che parte dalla decisione di separarsi, seguito più o meno da una separazione di fatto fisica, e l' udienza Presidenziale o quantomeno la data di deposito del ricorso per separazione, in virtù del sempre più ribadito principio di retroattività dell' assegno di mantenimento (dal deposito appunto).
Periodo sicuramente molto difficile per quei coniugi che non riescono a trovare un minimo di equilibrio per gestire da soli la reciproca organizzazione di vita ed il rapporto con i figli. 
In mancanza e' un vero e proprio inferno. Chi lascia la comune abitazione ha sempre maggiore difficoltà a relazionarsi in maniera adeguata con in figli o, peggio ancora, volutamente si disinteressa delle loro sorti. E tutele efficaci non ce ne sono. In mancanza di una regolamentazione di tempi e modalità di frequenza dei figli le forze dell' Ordine non intervengono e di provvedimenti d' urgenza nemmeno a parlarne.
Quando poi chi lascia la casa familiare inizia a contribuire in maniera inadeguata al mantenimento della famiglia anche qui scarse tutele, specie se viene inviato un contributo minimo tale da non potersi ravvisare violazione degli obblighi familiari.
Quando ancora in sede di separazione l' ordinanza Presidenziale dispone un assegno di mantenimento essa potrà avere si' effetto dal deposito del ricorso ma non potrà certo regolamentare il periodo antecedente. E non certo in pochi casi accade che prima del deposito del ricorso passino molti mesi se non addirittura anni interi. E chi regolamenta questo periodo di separazione di fatto in cui sorgono contestazioni in merito a conti correnti, spese insolute, debiti contratti presso terzi per mantenere la famiglia a causa dell' inadempienza dell' altro gentiore ? Quale Giudice e' concretamente competente?
Non lo è' il giudice della separazione e su questo e' chiara la Cassazione che giunge a questa conclusione, poco condivisibile dagli addetti ai lavori, alcuni giudici compresi.
E si e' costretti a duplicare o triplicare i giudizi davanti al giudice competente per valore, nonostante essi abbiano sempre lo stesso punto di partenza, o meglio causale: la separazione dei coniugi.
Cosi può capitare, e non di rado, di trovarsi davanti al Giudice di Pace per discutere di bollette non pagate dal coniuge non intestatario, che e' rimasto presso la casa coniugale con i figli, o di scoperto di fido su conti correnti bancari, cointestati sebbene in regime di separazione dei beni, determinati da prelievi dell' uno o dell' altro coniuge nell' immanenza della "separazione fisica" dall' altro. 
Cosa accade se il coniuge costituendosi ammette di non avere pagato le bollette perché gli venivano inviate somme inadeguate anche inferiori all' assegno stabilito mesi dopo in sede di separazione?
Ed ancora se esibisce tutta una serie di documentazione sui redditi che dimostrano introiti dell' altro superiori anche a quelli dichiarati in sede di udienza Presidenziale?
Il malcapitato giudice, investito di una causa di scarso valore, si trova a dovere svolgere una istrutturia gemella a quella del giudizio di separazione ma relativa un periodo antecedente .
Perche delle due l' una: o il Giudice in questione prende come riferimento l' assegno disposto in sede di separazione per disciplinare anche il periodo pregresso o dovrà, secondo i criteri tipici del diritto di famiglia, deliberare se quelle bollette erano dovute o meno valutando i redditi delle parti nel momento storico in cui si sono realizzati i consumi legati a quelle utenze ed il contributo inviato in famiglia dal genitore che si è' allontanato.
Forse anche giusta una terza strada da alcuni percorribile: quella della dichiarazione di incompetenza... E ciò costringerebbe il giudice della separazione ad interessarsi anche di queste questioni, come sarebbe doveroso e più agevole!


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