Con l'entrata in vigore, il 15 Novembre 2009, del Decreto Legislativo 27/Ottobre/2009, n° 150, sono state introdotte numerose novità in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazione e quindi anche dei docenti.

La circolare del MIUR n° 88/2010, recepisce i contenuti del D. Lgs 150, facendo soltanto piccoli adattamenti alla specificità della scuola.

Ecco ora una breve elencazione delle sanzioni previste per i docenti, precisando però in via preliminare che nessuna sanzione può essere inflitta senza che vi sia una preventiva contestazione di addebito all'interessato.

La suddetta contestazione di addebito è un atto scritto in cui viene comunicato al docente che ha commesso una violazione dei propri doveri e allo stesso deve essere assegnato un termine per produrre le proprie giustificazioni scritte.

Ecco nello specifico le sanzioni disciplinari:

Avvertimento scritto: consiste in un richiamo scritto e motivato che viene inflitto per lievi mancanze riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente. La sanzione deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti. E' ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'Istruzione. E' possibile anche rivolgersi al Giudice del Lavoro.

Censura: è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti la funzione docente. La sanzione può essere impugnata con le stesse modalità della precedente.

Le suddette sanzioni, cosiddette di minore entità, sono di competenza del Dirigente Scolastico.

Sospensione dall'insegnamento fino ad un mese: consiste nel divieto di esercitare la funzione docente e direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario. La sospensione viene inflitta per atti non conformi alla responsabilità e ai doveri inerenti alla funzione docente o per gravi negligenze, per violazione di segreti d'ufficio, per aver omesso di compiere gli atti dovuti in relazione alla vigilanza.

La sanzione è impartita dal dirigente del competente CSA o dal competente Direttore Generale.

E' ammesso il ricorso al Ministro entro 30 giorni.

Sospensione dell'insegnamento da un mese a sei mesi: è inflitta per infrazioni di particolare gravità, per uso dell'impiego ai fini di interesse personali, per abuso di autorità. La sanzione è inflitta dal Direttore Generale, sentiti i competenti organi consultivi. Essa comporta la perdita del trattamento economico.

Questi tipi di provvedimenti sono impugnabili con ricorso gerarchico al Ministro, che decide, sentito il consiglio per il contenzioso del Consiglio Nazionale della P.I.

Sospensione dall'insegnamento e utilizzazione in compiti diversi: la sanzione è inflitta per il compimento di atti di particolare gravità integranti gli estremi di reati punibili con pena detentiva non inferiore al massimo a tre anni e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della potestà da genitori. Il Ministro della P.I. dispone quali possano essere i compiti diversi di corrispondente qualifica funzionale.

Destituzione: consiste nella cessazione dal rapporto di impiego. La sanzione è inflitta per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione docente, per attività dolosa, per grave abuso di autorità, per aver commesso illecito uso di beni della scuola, per aver richiesto o accettato compensi. La destituzione viene disposta dal Ministro, sentito il parere del Consiglio di Disciplina. E' ammesso ricorso in opposizione al Ministro entro trenta giorni.

Si ricorda che i provvedimenti adottati dal Ministro della P.I. sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Trascorsi due anni dalla data del provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare, il personale docente che, a giudizio del Comitato di valutazione del servizio abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

Il termine è invece di di cinque anni per i docenti puniti con la sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi o oltre.

Il provvedimento è adottato dal Direttore Generale, sentito il parere della Commissione di Disciplina della P.I.


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