Siamo stati abituati in questi anni a sentirci rispondere dai legali interpellati per iniziare una azione esecutiva contro il coniuge inadempiente... da svariati anni, anche al solo obbligo di aggiornamento dell' indice Istat, che non tutti i ratei impagati possono essere recuperati ma solo quelli dell' ultimo quinquennio.
E, quindi, la inerzia del coniuge che non si attivava prima per rivendicare il proprio diritto veniva sanzionata con una bella prescrizione, ovvero non esigibilità dei ratei.
Ma la Cassazione e' intervenuta sul tema con un arresto destinato a cambiare le sorti di questi assegni. Con ordinanza n. 7533 del 1 aprile 2014 la Corte, infatti, ha esteso la regola della non decorrenza della prescrizione, valido tra coniugi in costanza di matrimonio (e di convivenza quindi), anche ai i coniugi che siano separati legalmente ma non ancora divorziati. Fino al divorzio i termini di prescrizione, quinquennali
e decorrenti dalla maturazione di ciascun rateo di mantenimento, rimangono sospesi.
Solo se e quando interverrà una sentenza di divorzio, che i coniugi potrebbero anche non richiedere mai, inizierà a decorrere la prescrizione.
La Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso di un coniuge contro la sentenza di merito che aveva pronunciato la prescrizione del credito vantato nei confronti dell' altro per ratei di mantenimento dal 1992 al 2000.
Sicuramente molti cittadini rimetteranno piede negli studi dei propri legali di fiducia dai quali si erano allontanati delusi per la lapidaria risposta in merito ai ratei prescritti!

Così Corte di Cassazione, ordinanza n. 7533 del 1 aprile 2014


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