Una delle questioni più discusse a seguito di una separazione è l'individuazione corretta delle cosiddette "spese straordinarie", visto che non risulta nessuna specifica definizione in materia e nessuna sentenza ha mai fornito un elenco dettagliato delle spese ordinarie e straordinarie. 

In ogni caso, la giurisprudenza prevalente ritiene che debbano essere comprese nell'assegno di mantenimento le spese ordinarie, quelle cioè necessarie per soddisfare i bisogni quotidiani dei figli.
Sono invece straordinarie quelle scaturenti da necessità imprevedibili relative ad esempio all'istruzione, alle cure mediche e allo svolgimento di un'attività sportiva.
Sono straordinarie, in breve, quelle spese che "scaturiscono dalle necessità occasionali e imprevedibili, frutto in ogni caso di reali, talvolta straordinarie, esigenze della prole" ( Cass. Civile n° 23411/2009).

Le spese ordinarie naturalmente sono comprese nell'assegno di mantenimento, mentre, per quelle straordinarie, in mancanza di un previo accordo tra le parti, il giudice della separazione si vedrà costretto a stabilire che ciascun genitore, in base al proprio reddito, provveda ad una somma relativa per esse.

Ma veramente le spese per i libri scolastici possono considerarsi facenti parte della categoria di spese ordinarie?

I giudici sono per lo più concordi nel ricondurre tra le spese ordinarie quelle effettuate per l'acquisto dei libri scolastici, così come tutte quelle riguardanti l'ambito scolastico, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica non è qualcosa di "eccezionale ed imprevedibile", ma di obbligatorio e fondamentale .

In base a questo ragionamento, quindi, si può affermare che le spese scolastiche, e quindi anche quelle relative all'acquisto dei libri di testo, non dovrebbero rientrare nelle spese straordinarie, poiché non derivano da "avvenimenti o scelte che trascendono le normali e prevedibili esigenze di vita quotidiana" dei figli."

Questa interpretazione però è stata contestata da una parte della giurisprudenza che ha elaborato un orientamento del tutto opposto, secondo il quale queste spese devono rientrare nelle spese straordinarie, poiché, sono sì spese necessarie all'istruzione dei figli, ma "non suscettibili di una esatta ed anticipata determinazione del loro ammontare" 
Così si è infatti espresso il Tribunale di Bologna (sentenza Maggio 2006, n°1210), che ha obbligato un padre a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie, cioè, "spese mediche non mutuabili e spese scolastiche, nella fattispecie testi scolastici."

Quindi se nella sentenza di separazione il giudice indica l'obbligo per il genitore non collocatario di versare la quota per le spese straordinarie, la spesa relativa all'acquisto dei libri scolastici non rientrerà nella somma determinata con l'assegno mensile di mantenimento e sarà quindi soggetta al contributo straordinario da versare ogni volta che se ne paleserà la necessità.


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