È entrata in vigore da pochi giorni ma sin dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il DLgs n. 154/2013 ha destato polemiche provenienti da ogni dove. Doveva essere un semplice restiling delle norme incompatibili con la equiparazione tra figli nati nel matrimonio e fuori. In buona sostanza un intervento sui sostantivi utilizzati nelle numerose norme, ove ancora si leggeva figli legittimi e figli naturali, ed attuazione, per altro verso, dei principi enunziati nella legge 219 del 2012. In materia successoria, per esempio, con la eliminazione dell' obsoleto diritto di commutazione. Ci troviamo, invece, di fronte ad una vera e propria riforma del diritto di famiglia, inaspettata quanto non sospetta, all' indomani della entrata in vigore della legge 219 del 2012 che unicamente prevedeva un successivo intervento di coordinamento e limatura delle norme esistenti. "Recepimento degli orientamenti della Cassazione e della Corte Costituzionale" la giustificazione, "eccesso di delega" il grido che si è innalzato da più parti alla lettura degli articoli del decreto. Ci sono molte ed indubbie novità ma evidenti e rilevanti problemi interpretativi non di facile soluzione vista la equivocità cui il dettato normativo si presta. Al di la' degli argomenti che hanno suscitato maggiore scalpore, come la previsione del genitore collocatario, del concetto di residenza abituale del minore, di rientro dalla finestra dell' assegno periodico di mantenimento, della non obbligatorietà dell' ascolto del minore,dell' affidamento familiare a terzi, si assiste anche alla introduzione di principi importanti come la tanto auspicata imprescrittibilità della azione di disconoscimento di paternità per il figlio. Prima sottoposta a termini rigorosi in evidente spregio del favor veritatis e disparità di trattamento con la azione di dichiarazione di paternità da sempre imprescrittibile. Anche si assiste alla imposizione di limiti a piena tutela del figlio medesimo laddove sin impone che, a prescindere dalla decorrenza del termine di prescrizione per i genitori putatitivi per la proposizione della azione di disconoscimento, essa non possa essere più proposta decorsi cinque anni dalla nascita del minore. Ed il principio e' in se molto innovativo con conseguenze oltremodo prevedibili .. Ed ancora il diritto di visita dei nonni, gia' sancito, viene rafforzato con la previsione di una apposita procedura a sua tutela ma viene dimenticato il pari diritto di rapporti significativi con i minori degli altri parenti dell 'uno e dell' altro ramo genitoriale. La nostra pagina intende soffermarsi sui singoli argomenti contenuti nel decreto legislativo evidenziando novità, non novità, passi in avanti od indietro, problemi interpretativi e quant' altro di interesse.


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