Di Federico Petitti
Per la prima volta una Corte di merito, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 19 luglio 2012 "“estensore Zompà¬- ha affrontato un particolare problema relativo al patto di famiglia, che è disciplinato dall'art. 768 bis e ss. cod. civ., introdotto nel corpus del nostro codice civile con la legge 14 febbraio 2006 n°55.
La vicenda esaminata dal giudice tutelare ha riguardato il caso in cui il titolare di una quota di una società a responsabilità limitata ha voluto stipulare un patto di famiglia, per assegnare ad uno dei suoi due figli la nuda proprietà della quota posseduta. Detta famiglia è composta anche da un secondo figlio, che risulta interdetto, del quale è stato nominato curatore il padre e protutore la madre.
Il tutore, per ottemperare alla necessaria partecipazione al contratto dell'interdetto, in quanto legittimario, ha proposto ricorso al Giudice Tutelare di Reggio Emilia, il quale ha ritenuto competente a concedere l'autorizzazione il Tribunale e, ipotizzando la sussistenza nel caso specifico di un conflitto d'interessi tra interdetto, tutore e protutore, ha nominato un curatore speciale, esprimendo parere favorevole all'operazione.
Il Giudice Tutelare di Reggio Emilia ha affermato che " nel caso in cui tra i legittimari non assegnatari vi sia un soggetto incapace, la partecipazione di quest'ultimo alla conclusione del patto di famiglia non potrà che essere preceduta dalla necessaria autorizzazione, ove si consideri che la sottoscrizione del patto di famiglia comunque integra un atto di straordinaria amministrazione ""¦e che "ottenendo la liquidazione della propria quota, il legittimario perde l'azione per la liquidazione sul bene trasferito, con la conseguenza che , benchè la partecipazione al patto di famiglia non comporti immediati effetti traslativi sul patrimonio del legittimario incapace, di fatto questi aliena all'assegnatario la porzione di legittima, lui spettante, sull'azienda di famiglia""¦e che quindi " paiono sussistere i presupposti per l'applicazione analogica dell'art.375,comma 1 cod.civ., con conseguente necessità di autorizzazione di questo Tribunale su parere del Giudice Tutelare".
A questa conclusione è giunto il giudice, che ha evidenziato come si arriverebbe allo stesso risultato anche nel caso in cui si volesse qualificare il patto di famiglia quale divisione anticipata di una parte dell'asse ereditario, "realizzando la conversione della quota ideale spettante a ciascun erede in beni e diritti concretamente individuati, con conseguente applicabilità analogica dell'art. 375 n.3 c.c.".
Il giudice tutelare ha cioè ritenuta necessaria l'autorizzazione ed ha evidenziato che la partecipazione al patto di famiglia costituisce una indubbia utilità , consentendo all'interdetto di percepire l'immediata disponibilità di una somma di denaro, "in luogo di una mera aspettativa successoria avente ad oggetto un bene di valore incerto e mutevole, quale la quota di partecipazione in un'azienda".
Rilevato poi che sussiste, almeno potenzialmente, conflitto d'interessi tra tutore e protutore, ha concluso ci non potersi prescindere dalla nomina di un curatore speciale.
Tale decisione va condivisa, considerato che sussiste nella vicenda in esame una liberalità tra il padre tutore ed il figlio interdetto (escluso dalla assegnazione della quota), ed è sussistente in via potenziale il conflitto d'interessi sia nei confronti dei due predetti soggetti sia nei confronti della madre protutore. Va opportunamente richiamato a quest'ultimo proposito l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione e delle Corti di merito in materia di donazione indiretta: poichà© il donatario indiretto ha l'obbligo degli alimenti, la donazione indiretta potrebbe virtualmente ledere i diritti del genitore non donante (ex multis, Cass. 19 genn.1981, n°439; App.Torino 29 sett. 1988; App.Palermo 7 dic. 1989, ecc.).
Opportuno almeno un fugace cenno alla natura giuridica del patto di famiglia, la cui tematica è più che tribolata. Secondo la ricostruzione dottrinaria prevalente il patto di famiglia viene qualificato come un tipo a se stante di contratto, avente la specifica funzione di provvedere alla preventiva tutela del bene impresa, con una sistemazione concordata in ambito prettamente familiare. Si tratterebbe in effetti di un unico contratto caratterizzato da una finalità complessa, avente ad oggetto sia l'atto di liberalità , costituito dal trasferimento della quota all'assegnatario, sia la funzione solutoria, costituita dalla liquidazione attribuita ai legittimari non assegnatari.
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