Nel corso di un giudizio di separazione, divorzio o di un procedimento per l'affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio e' già noto che sia possibile recuperare le dichiarazioni dei redditi del coniuge e/o genitore. È necessario un formale accesso all'Agenzia delle Entrate e dopo un procedimento che prevede la notifica della richiesta all'interessato e' possibile estrarre copia della dichiarazione dei redditi. Questo al fine di verificare le potenzialità economiche del genitore e meglio suffragare la richiesta di assegno di mantenimento. Dalle dichiarazioni dei redditi tuttavia non è certo possibile verificare tutta la consistenza patrimoniale del soggetto. Le stesse dichiarazioni dei redditi non sono esaustive in merito al patrimonio mobiliare ed, essendo sostanzialmente frutto di una dichiarazione di parte, ben possono essere calmierante o non veritiere. Per tale motivo la parte cui interessa andare a fondo sulla consistenza patrimoniale dell'altro genitore e' costretto nel corso del giudizio a proporre tutta una attività istruttoria più delle volte rigettata dal giudice stesso. Non conoscendo i conti correnti del soggetto si e costretti a proporre al giudice generiche domande esplorative di verifica dei conti correnti intestati alla parte o di operazioni finanziarie effettuate. Alcuni giudici come il Tribunale di roma impongono anche alle parti nel corso di questi giudizi a sottoscrivere delle dichiarazioni nelle qualile medesime indicano la consistenza patrimoniale (es correnti posseduti e saldi attivi, titoli, azioni societarie e loro saldo attivo). Questo ovviamente non era e non è sufficiente perche', se la parte vuole nascondere i propri redditi, non si farà scrupolo a rendere delle false dichiarazioni anche in Tribunale. Con una rivoluzionaria sentenza (n.2472/2014) il Consiglio di Stato ha autorizzato un coniuge nel corso del giudizio di separazione personale ad accedere alle informazioni sui dati e comunicazioni inoltrate all'Archivio dei rapporti finanziari presso l'Anagrafe Tributaria, ergo sempre presso l' Agenzia delle entrate, dell'altro coniuge. In buona sostanza significa che non occorre più chiedere al giudice l'autorizzazione a verificare la sussistenza e/o consistenza di conti correnti nonche' operazioni finanziarie particolari, negoziazioni a vario titolo effettuate. Tutte quelle informazione di appannaggio del Fisco per il controllo del Contribuente oggi sono anche ad uso e consumo del creditore, esonerandolo dal ricorso ad indagini costose per il tramite di servizi investigativi o dalla lunga attesa di istruttoria in corso di causa. Sarà sufficiente rivolgersi all'Anagrafe Tributaria, dimostrando il proprio interesse giuridico, per l'accesso a tali dati e verificare quindi a livello nazionale quali conti correnti o conto titoli ha un coniuge, presso quali banche ed agenzia territoriale e loro saldo. Questa sentenza e' in linea con la recente riforma del processo civile che consente, nel caso di inadempimento, alla parte che ha interesse a recuperare il proprio credito a richiedere all'ufficiale giudiziario di accedere agli archivi propri dell'Anagrafe Tributaria e verificare la sussistenza di conti correnti capienti sui quali eseguire pignoramento. La sentenza del Consiglio di Stato tuttavia pone una limitazione importante. A differenza che per le dichiarazioni dei redditi dove e' possibile,non solo visionare le stesse, ma anche ottenerne copia, previo pagamento di irrisori diritti, le informazioni in possesso dell'anagrafe tributaria possono solo essere visionate. Sicuramente la possibilità di estrarne copia avrebbe avuto maggiore influenza perche' l'interessato avrebbe potuto produrre nei giudizi la documentazione ottenuta legittimamente. Il medesimo dovrà, invece, sempre chiedere al giudice di verificare la consistenza patrimoniale ed acquisirne documentazione, fornendo i dati recuperati tramite l' accesso alla suddetta Anagrafe. Veramente un passo importante questo consentito dal Consiglio di Stato. Peraltro, questo strumento pare non essere solo limitato al marito od alla moglie, od al genitore di figlio nato fuori dal matrimonio che si accinga ad iniziare un giudizio di separazione, divorzio etc ma esteso in favore di qualsiasi cittadino che vanti un credito nei confronti di qualcuno.
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