Questa volta il pomo della discordia che "mette in crisi" anche i giudici è una lettera.
Precisamente la lettera che un marito scrive "a cuore aperto" alla moglie chiedendole perdono per essere stato manchevole nei suoi confronti e chiedendole scusa per il suo comportamento.
Lettera alla quale seguiva la decisione della coppia di adottare un bambino. Ma lettere che sarà anche la causa dell'addebito al marito della separazione successiva.
Insomma, la coppia si sgretola e l'unica via possibile è quella della separazione; lui rinfaccia a lei di averlo tradito, lei rinfaccia a lui di essere stato manchevole; in sostanza ciascuno attribuisce all'altro la causa della rottura.
E anche i giudici pare non trovino una soluzione univoca:in primo grado, viene addebitata «la responsabilità della separazione alla moglie», alla luce delle relazioni extraconiugali da lei avute anche con una certa frequenza; in secondo grado, invece, la separazione viene addebitata all'uomo, «sulla base di una missiva», la famosa missiva di cui si è detto, indirizzata alla donna, in cui egli «riconosceva di avere trascurato la famiglia e la moglie».
La vicenda giunge in Cassazione: i giudici, accogliendo le obiezioni mosse dall'uomo, ritengono discutibile l' "addebito esclusivo" a suo carico, alla luce di "alcune frasi riportate in una lettera" in cui egli "esternava alla moglie i propri sentimenti e riconosceva sì di non essere stato un buon marito, ma, allo stesso tempo, esprimeva il desiderio di provare a recuperare un rapporto in crisi". Non a caso, successiva alla lettera 'incriminata' è la scelta della coppia di intraprendere la strada dell' adozione di una bambina.
Secondo i giudici del 'Palazzaccio', manca una adeguata "contestualizzazione", nelle valutazioni della Corte d'Appello, non solo rispetto ai reali significati della lettera scritta dal marito ma anche rispetto alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie.
Ne consegue la decisione di affidare nuovamente la vicenda ai giudici di secondo grado, i quali dovranno "indagare le ragioni reali della crisi coniugale, alla luce di una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi".
Così, Corte di Cassazione, sent. n. 7998 del 4 aprile 2014
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