L' ascolto dei minori nel processo.

Partiamo dalla nuova normativa che ha ridisegnato le modalità di ascolto dei minorinel processo, ribadendo il loro diritto ad essere sentiti nei procedimenti che li riguardano.
Chiediamo alla dott.ssa Valeria Montaruli, gia' giudice del Tribunale di Bari, I sezione famiglia e minori, di fornirci un suo parere sul testo della nuova normativa , così come innovata dal decreto legislativo che è entrato in vigore il 7 febbraio scorso.

Dott.ssa Montaruli. L'art. 53 del citato decreto delegato introduce nel nostro ordinamento l'articolo 336 bis del codice civile che disciplina l'ascolto del minore. In applicazione de. principio disposto tanto dalle Corti sovranazionali tanto dalla Corte di Cassazione. La norma ribadisce che l'ascolto è un diritto del minore.

DeF. V' e' quindi sempre e comunque un obbligo del giudice di ascoltare il minore?

Dott.ssa Montaruli. Dal diritto suddetto non deriva un "obbligo" del giudice di effettuarlo.Questo perché occorre in ogni singola fattispecie valutare, oltre all'età ed alla capacità di discernimento del minore stesso, anche che l'audizione non possa in qualche modo a lui nuocere. E' questo, infatti, il motivo per il quale l'ultima partedella norma prevede che "qualora l'ascolto sia in contrasto con l'interesse del minore, il giudice non procederà all'adempimento, dandone atto con provvedimento motivato".

DeF La norma ha anche previsto che il Giudice possa non dare luogo all' ascolto del minore nella ipotesi in cui esso sia "manifestamente superfluo". Quando ricorre questa fattispecie?

Dott.ssa Montaruli. La dottrina ha avanzato perplessità su questa clausola, che sembra limitare la portata del diritto all'ascolto.Ma la prassi giudiziaria rileva che esso sia superfluo quando, per esempio, si controverte su questioni patrimoniali o che, comunque, non lo coinvolgono in via diretta. Ritengo poi che l' ascolto debba essere necessariamente limitato al massimo in merito a questioni relative a domande di addebito della separazione, al fine non incentivare perversi meccanismi di triangolazione e dolorosissimi conflitti di lealtà. 

DeF E nelle separazioni consensuali o divorzi a firma congiunta?

Dott.ssa Montaruli.Le prassi giurisprudenziali prevalenti hanno sempre escluso detto adempimentoma sarebbe più conforme al dettato della norma oggi in vigore procedere anche in tale sede a una audizione del minore sia pure breve.Cio per valutare la conformita' all' interesse del minore od il suo gradimentoa quanto previsto dai genitori in merito ai profili che lo riguardano.

Def Il termine superfluo, quindi, è alquanto indeterminato come ci si regolerà?

Dott.ssa Montaruli.L'avverbio "manifestamente" sottolinea il carattere eccezionale della derogaal diritto ma effettivamente la indeterminatezza del termine "superfluo" demandadi sicuro alla giurisprudenza l'individuazione dell'ambito e dei limiti della deroga.

DeF La norma al suo secondo comma prevede la disciplina delle modalità di ascolto prevedendo anche che il giudice si avvalga di ausiliari ed esperti nel corso di tale adempimento.

Dott.ssa Montaruli.Certo potrebbe rendersi necessario avvalersi di specifiche competenze di tipo psicologico e/o neurologico qualora nei singoli casi si ritenga opportuna laloro assistenza . Tale previsione mi sembra troppo rigida laddove esclude altre modalità di ascolto indiretto. 

DeF Cosa ne pensa della previsione normativa di partecipazione all' ascolto da parte dei genitori, dei loro difensori, del curatore speciale e del Pubblico Ministerosolo se autorizzati dal Giudice?

Dott.ssa Montaruli La contemporanea presenza nel medesima aula di udienza di tutte le parti processuali, può incidere sulla genuinità dell'ascolto. Il minore, turbato dalla presenza di tante persone e/o dal formalismo che una udienza civile regola, potrebbe essere indotto a tacere ovvero a non essere spontaneo nei suoi comportamenti, nelle sue risposte.Proprio ragionando su questo che si è ritenuto necessario lasciare la discrezionalità al Giudice in merito alla presenza delle parti all' ascolto del minore.La disposizione, difatti, recepisce gli orientamenti prevalenti emersi nei corsia tema organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, in cui sono stati vagliati molti di quei protocolli di intesa stipulati a livello locale tra i Tribunali ordinari e per i minorenni ed i consigli dell'Ordine degli avvocati.

DeF Ringraziamo il Giudice Montaruli per il suo prezioso contributo e speriamo di poterlo ancora leggere sulla nostra pagina FB.

 


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