di Valeria Cianciolo*

Interessante il decreto del Giudice Tutelare di Bologna (10.06.2013 rg. 2250/05) che ammette l'AdS come trustee.
Il caso. L'Amministratore di Sostegno di un ricchissimo signore, con il vizio del gioco d'azzardo e con un patrimonio di decine di milioni di euro depositava ricorso per l'autorizzazione al conferimento nel fondo di un istituendo trust dei beni personali dl beneficiario.
Lo stesso atto costitutivo di trust viene sottoposto all'attenzione del Giudice Tutelare di Bologna il quale afferma nel medesimo decreto che "lo strumento del trust è stato fortemente voluto dal beneficiario e condiviso dall'AdS" e che "il trust qui proposto è espressivo delle richieste e delle aspirazioni del beneficiario"¦i beni istituiti in trust potranno essere destinati esclusivamente alle finalità dichiarate nel trust"¦"
Il costituendo trust prevede che venga nominato in qualità di trustee, lo stesso AdS che nella vita di tutti i giorni è un avvocato.
Al trustee che deve curare il patrimonio, sono intestati i beni in trust per la realizzazione degli interessi del beneficiario. Ovviamente, il trustee potrà amministrare detti beni e potrà disporne secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo.
In questo caso, il ricorso al trust, essendo motivato soprattutto dalla gestione di un ingente patrimonio, necessita della nomina di una persona, non solo di fiducia del beneficiario, ma anche di una persona esperta e competente. Come dice M. Lupoi, esperto in materia di trust, "si richiede al trustee di far uso di quella diligenza e abilità con riferimento alle specifiche conoscenze e all'esperienza che ha lasciato intendere di possedere."
E' evidente la duttilità degli istituiti in esame che per quanto diversi fra loro, si intrecciano perfettamente diventando strumentali l'uno all'altro e complementari, perchà© le caratteristiche richieste richiamano entrambe ad un fondamento fiduciario.
L'Amministratore di sostegno consente una protezione estesa alla cura della persona nel suo complesso e lo stesso, nella veste di trustee tutela gli aspetti patrimoniali del benficiario.
Tutto questo nel pieno rispetto della filosofia di fondo che ha portato il nostro legislatore ad adottare lo strumento dell'AdS al quale vengono attribuiti poteri calibrati in base alla necessità del caso concreto, limitando il più possibile la perdita della capacità di agire del soggetto beneficiato: da un lato, il beneficiario infatti, resta giuridicamente in grado di compiere da solo gli atti della vita quotidiana e quelli che il Giudice Tutelare non abbia assegnato all'amministratore di sostegno, dall'altro, la scelta dell'amministratore di sostegno deve avvenire, ai sensi dell'art. 424, 3° comma, c.c. seguendo i criteri individuati dall'art. 408 c.c.: "La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario".
E giustamente, il beneficiario del caso di Bologna, consapevole della sua immensa ricchezza e della sua debolezza, temendo atti dissennati, si autotutela"¦come fa Ulisse con le Sirene!!

*Avvocato del foro di Bologna


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