È il D.P.R. n° 122/2009, art. 14, comma 7, che ha stabilito, per le scuole secondarie superiori, dei limiti massimi entro quali possono effettuarsi, da parte degli studenti, un numero congruo e lecito di assenze, superando il quale si invalida l'anno scolastico: "Ai fini della validità degli anni scolastici, compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tale assenze non pregiudichino, a giudizio dei consigli di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"
Questa la normativa, dunque.
Di recente, però, una sentenza del TAR Campania è destinata a fare giurisprudenza, in quanto il Tribunale Amministrativo ha annullato la bocciatura di un alunno di un liceo scientifico di Napoli, validando l'anno scolastico anche in assenza di deroghe.
Lo studente, frequentante nell'anno scolastico 2014/2015 l'anno conclusivo del Liceo Scientifico, non era stato ammesso all'esame di stato proprio per aver raggiunto e oltrepassato il numero minimo di assenze.
Il consiglio di classe e la stessa istituzione scolastica ritenevano, quindi, di aver adempiuto il proprio dovere, applicando alla lettera le disposizioni legislative e non ammettendo lo studente all'esame conclusivo del ciclo.
La famiglia dello studente ha prontamente presentato ricorso al TAR (che, ricordiamo, si può presentare nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento) e il TAR ha accolto il ricorso, dando torto sia all' istituzione scolastica che al Ministero dell'Istruzione, costituentesi per l'occasione in giudizio.
Il Tribunale Amministrativo ha ribadito "l'importanza della presenza scolastica come presupposto fondamentale per un corretto apprendimento". Ma a prescindere da questo, per una corretta valutazione, è necessario tener presente circostanze particolari e "specialmente se l'alunno appare indubbiamente idoneo per quanto riguarda il profitto, contraddistinto dall'assenza di insufficienze." In questo caso "una bocciatura motivata soltanto dal numero di assenze potrebbe risultare iniqua ed ingiustamente punitiva, col rischio di nuocere gravemente al percorso formativo e di vita del ragazzo".
Il consiglio di classe non deve neanche sindacare la gravità della malattia a seguito della presentazione di un certificato medico, in quanto "il concetto di gravità è relativo e non ben definibile"
Il consiglio di classe è stato quindi chiamato a riunirsi e a ridiscutere l'ammissione dello studente all'esame di stato, facendo una valutazione più complessiva, che vada oltre il calcolo delle ore, "senza tener conto del numero di ore quale ragione impeditiva ai fini del passaggio alla classe successiva."
Lo studente deve essere quindi ammesso ad una sessione straordinaria dell'esame di stato.
A questo punto, se non ci saranno ricorsi al Consiglio di Stato, questa sentenza potrebbe diventare, a suo modo, storica.
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