Il tribunale di Reggio Emilia ha confermato i precedenti giurisprudenziali secondo cui è nullo il pignoramento immobiliare eseguito nei confronti del trust e l'invalidità è rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.
Secondo i giudici infatti, il trust è sprovvisto di soggettività giuridica trattandosi di un semplice rapporto di natura negoziale.
Nemmeno il fatto che il trust sia soggetto passivo di imposta implica che vi sia alcuna soggettività giuridica in quanto la normativa fiscale non incide sugli aspetti civilistici dell'istituto.
Ne deriva secondo il giudice che è impossibile pignorare un trust, in quanto si tratta di un soggetto che deve ritenersi inesistente. Illegittima di conseguenza anche la eventuale trascrizione del pignoramento nei confronti del trust stesso.
Risultando infatti evidente che il trust non è un soggetto giuridico, risulta altrettanto evidente che l'eventuale esecuzione forzata instaurata è viziata da un errore così macroscopico che la sua invalidità può essere rilevata in qualsiasi momento del giudice, senza bisogno che il debitore sollevi una opposizione autonoma o contesti formalmente tale vizio.
Al massimo, scrive il tribunale emiliano, la notifica del pignoramento e la relativa trascrizione devono essere eseguite nei confronti del trustee.
Trib. Reggio Emilia, sent. n. 307/14 del 25.02.2014.
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