E' nato a Roma il registro informatico dei testamenti biologici. In data 25/06/2014 il comune di Roma nella sede dell'assemblea capitolina ha approvato a larga maggioranza la delibera d'iniziativa popolare a firma di Mina Welby e sottoscritta da 8 mila cittadini permettendo così alla Capitale di allinearsi con gli altri 150 comuni Italiani che si sono già dotati di strumenti di questo tipo.

Il registro sarà tenuto presso l'ufficio comunale di stato civile e l'iscrizione consentirà l'archiviazione delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse dai cittadini , il cosiddetto testamento biologico, che potranno essere cambiate in ogni momento.

Il termine Testamento biologico o dichiarazione anticipata di trattamento che dir si voglia sta d indicare la volontà espressa da parte di un individuo (che in tale ipotesi riveste la qualità di testatore), nel pieno delle sue facoltà mentali e dotata di piena capacità in merito alle terapie ed ai trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti che la costringerebbero all'utilizzo permanente di macchinari o sistemi artificiali che le impedirebbero una normale vita di relazione.

Il termine testamento, mutuato dal linguaggio giuridico, indica quell'istituto giuridico tradizionale mediante il quale un soggetto lascia per iscritto le sue volontà in merito alla divisione dei propri beni materiali per gli eredi o beneficiari.

La funzione classica del testamento deve in qualche modo poter essere utilizzata anche per garantire la massima tutela alla dignità e integrità delle persone in tutte quelle situazioni in cui le accresciute possibilità della medicina potrebbero ingenerare dubbi soprattutto etici sul tipo di trattamento sanitario da porre in essere in presenza di affidabili dichiarazioni di volontà formulate dal paziente prima di perdere la piena capacità.

In Italia non esiste ancora una legge specifica sul testamento biologico ma l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». A sostegno di tale principio costituzionale l'Italia ha altresì ratificato con L. 28 marzo 2001, n.145 la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina di Oviedo del 1997 che stabilisce che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione». Il Codice di Deontologiamedica italiano ha accolto tali principi nel 1998 ove all'art. 34, sotto la rubrica Autonomia del cittadino, dispone:" Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso".

Il dibattito sul testamento biologico, in Italia, prende vita ogni qualvolta un caso raggiunge i canali mediatici e le varie correnti di pensiero laiche, radicali o cristiane si dibattono la migliore soluzione.

Il Comitato Nazionale di Bioetica, a seguito dei casi eclatanti quali di Eluana Englaro e di Luca Coscioni, in un documento che trattava l'argomento del testamento biologico e quello ancora più problematico dell'Eutanasia, ha dato legittimità alle dichiarazioni anticipate di trattamento o al Testamento Biologico che dir si voglia.

Nel documento si afferma che "le dichiarazioni anticipate non possono contenere indicazioni «in contraddizione col diritto positivo, le regole di pratica medica, la deontologia (...) il medico non può essere costretto a fare nulla che vada contro la sua scienza e la sua coscienza" e che "il diritto che si vuol riconoscere al paziente di orientare i trattamenti a cui potrebbe essere sottoposto, ove divenuto incapace di intendere e di volere, non è un diritto all'eutanasia, né un diritto soggettivo a morire che il paziente possa far valere nel rapporto col medico ma esclusivamente il diritto di richiedere ai medici la sospensione o la non attivazione di pratiche terapeutiche anche nei casi più estremi e

tragici di sostegno vitale, pratiche che il paziente avrebbe il pieno diritto morale e giuridico di rifiutare, ove capace". Il documento del Comitato Nazionale di Bioetica afferma inoltre che i medici dovranno non solo tenere in considerazione le direttive anticipate scritte su un foglio firmato dall'interessato, ma anche documentare per iscritto nella cartella clinica le sue azioni rispetto alle dichiarazioni anticipate, sia che vengano attuate o disattese.

I casi di Eluana Englaro e di Luca Concioni, hanno posto all'attenzione della politica e dell'opinione pubblica la necessità di legiferare in modo chiaro sull'argomento.

Nel frattempo, nell'attesa che il Parlamento legiferi statuendo che le direttive anticipate di trattamento o il testamento biologico siano vincolanti per i medici e che le tali dichiarazioni siano inserite in un registro telematico nazionale, alcuni Comuni Italiani hanno istituito il registro comunale ove è possibile depositare ad opera di cittadini tali dichiarazioni.

I testamenti biologici depositati presso tali registri se rispondenti ai criteri contenuti nell'art. 9 della convenzione europea sui diritti umani di Oviedo del 1997 devono essere inseriti nella cartella clinica del paziente.

Allo stato attuale in mancanza di una legislazione in materia non possiamo dire che essi siano senz'altro vincolanti per i medici, ma il fiduciario, figura chiave nominata dal testatore cui viene affidato il testamento per la custodia per la sua eventuale esibizione o utilizzazione, qualora si dovesse trovare davanti ad un medico che si rifiuti di rispettare le volontà del testatore, potrà adire il giudice tutelare e chiedere di essere nominato amministratore di sostegno, persona autorizzata a negare l'autorizzazione ai medici di fare del nostro corpo quello che abbiamo dichiarato per iscritto di non volere. E' evidente che ove vi fosse un registro contenente tali dichiarazioni e tali dichiarazioni fossero fatte con ogni cautela, il giudice non potrà che riconoscerne il pieno valore probatorio. E' opportuno pertanto che il Parlamento legiferi in tale delicatissima questione e che indichi chiaramente che le direttive anticipate di trattamento o testamento biologico debbano essere vincolanti per i medici. La legge dovrebbe anche prevedere che tali dichiarazioni siano inserite nella tessera sanitaria elettronica ed in un registro nazionale telematico. L'attuale attuazione di registri comunali non può che essere transitoria.

La fondazione Veronesi ha predisposto un modello di testamento biologico pubblicato sul sito della fondazione stessa a disposizione di chiunque abbia interesse a redigere le proprie volontà in materia di trattamenti terapeutici.

 


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