Nella fase che precede un giudizio di separazione o divorzio nonché in quelli successivi di loro revisione è di sicuro ausilio potere avere contezza dei redditi prodotti da ciascuno dei coniugi. Ci viene in ausilio la possibilità di accedere alle dichiarazioni dei redditi nonché ai modelli Cud, dai quali anche si evince la sussistenza di redditi soggetti a tassazione separata.
La richiesta di accesso andrà fatta dalla parte personalmente o da suo legale e dovrà contenere espressa richiesta ed indicazione dei motivi (es. instaurando processo di separazione giudiziale o cessazione degli effetti civili del matrimonio) alla Agenzia delle Entrate. L'Agenzia, previo avviso al soggetto percettore dei redditi il quale ha diritto di fare osservazioni od opposizioni motivate in merito (che non può essere quella di non dare notizie sui propri redditi), consentirà alla parte richiedente di avere copia degli stessi.
L'Agenzia delle Entrate, invero, negli ultimi tempi, a seguito di richiesta espressa dei coniugi o dei loro legali sta dando concreta esecuzione ai principi sanciti dal Tar Lazio (35020/2010) con una nota sentenza che ha così statuito.
"In caso di separazione la ex moglie ha diritto ad accedere ai CUD dell'ex marito per poter prendere conoscenza di eventuali indennità percepite che non rientrano nella dichiarazione dei redditi. Lo ha stabilito una recente sentenza del Tar Lazio (la numero 35020/2010) spiegando che i CUD non rientrano nei casi di esclusione dal diritto di accesso (disciplinati dall'art. 24, comma 1 lett. b della legge n. 241/1990). La questione sottoposta al Tribunale Amministrativo era di verificare se la ex moglie potesse ottenere "l'ostensione e il rilascio di copia dei modelli CUD 2009 e 2010 del marito" necessari "per dimostrare che il coniuge" aveva percepito negli anni 2008 e 2009 "altri compensi oltre lo stipendio erogatogli dall'Amministrazione" presso cui lavorava. L'ex marito, quale ingegnere, percepiva infatti delle percentuali su lavori che erano soggette a tassazione separata e che potevano influire sull'assegno di mantenimento dei figli.
La sentenza del TAR LAZIO 2.12.2010 N.35020 (di conferma di Tar Palermo, sentenze 3 marzo 2009 n. 452 e 15 dicembre 2010 n.14304), consente l'accesso alle dichiarazioni dei redditi evidenziando che esse (730, Cud etc..) non costituiscono un dato sensibile, non rientrando nell'elenco dell'articolo 4, comma 1, del Dlgs 196/2003. Conseguentemente che la P.A. non può rigettare la richiesta di accesso ai documenti reddituali del coniuge per l'esigenza di tutelare la privacy.
La risposta alle richieste di accesso richiede dei tempi non brevissimi (un paio di mesi in media) ma viene oramai sempre evasa dalla Agenzia delle Entrate.
avv. Cinzia Petitti
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